Cassazione Civile, Ordinanza n. 21732/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Gli eredi del proprietario di alcuni manufatti e dell'area coinvolta in una procedura ablativa hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in parziale accoglimento dell'appello del Comune, aveva rideterminato l'indennità di esproprio dovuta per manufatti e opere, nonché, in relazione ad altri profili, aveva escluso o ridotto pretese relative all'indennità di occupazione e alle spese. I ricorrenti hanno articolato sette motivi: 1) violazione della normativa speciale sull'indennità di esproprio, assumendo che dovesse valere l'originaria indennità offerta dal consorzio e che si fosse formato un vincolo negoziale; 2) violazione della disciplina sul trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari, sostenendo che la competenza del Comune fosse limitata alle attività necessarie per i decreti di esproprio; 3) falsa applicazione delle norme che regolano il vincolo negoziale e la relativa prova; 4) ulteriore violazione della legge speciale sull'esproprio; 5) e 6) violazione della disciplina sull'indennità di occupazione legittima per la mancata immissione nel possesso e per il mancato riconoscimento dell'indennità relativa a specifiche porzioni di terreno; 7) violazione delle norme sulle spese processuali e sulla soccombenza. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che, in un parallelo giudizio promosso dagli stessi eredi per far dichiarare la nullità o la disapplicazione del decreto di esproprio e ottenere la restituzione dell'area, la Corte di cassazione aveva già pronunciato cassazione con rinvio per sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; quel giudizio, riassunto, si era poi concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere ed era passato in giudicato. Su tale sopravvenienza si è concentrata la decisione.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per effetto della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e della conseguente caducazione del decreto di esproprio, veniva meno una condizione dell'azione nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità. Ha quindi dichiarato improcedibile la domanda relativa alla determinazione dell'indennità di esproprio, cassando la sentenza impugnata senza rinvio. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, valorizzando la sopravvenuta inefficacia del decreto e la complessità della vicenda processuale.
Norme richiamate
Il divieto di produzione documentale è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito; sono producibili i documenti che attestano la successiva formazione del giudicato.
La Corte ammette la produzione in cassazione della sentenza sopravvenuta passata in giudicato perché si tratta di documento non producibile nel merito, rilevante per verificare gli effetti sul giudizio pendente.
L'inutile decorrenza del termine triennale ha determinato l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Invocato dai ricorrenti come base per la determinazione dell'indennità di esproprio; la Corte non esamina il motivo nel merito per sopravvenuta improcedibilità.
art. 9, comma 3, D.Lgs. 354/1999
Invocato dai ricorrenti; non è oggetto di scrutinio di merito per la sopravvenuta caducazione del titolo ablatorio.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la mancata prova del vincolo negoziale; motivo assorbito dalla decisione sull'improcedibilità.
Richiamato per le pretese indennità di occupazione legittima; non esaminato nel merito.
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte compensa le spese dell'intero giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, il decreto di esproprio costituisce una condizione dell'azione: se esso viene meno per caducazione o inefficacia sopravvenuta degli atti presupposti, il giudice non può più pronunciarsi sull'indennità definitiva.
- La sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità travolge, per inscindibile collegamento procedimentale, il decreto di esproprio e comporta l'improcedibilità della domanda indennitaria pendente.
- In cassazione è ammissibile la produzione di documenti formatisi dopo la decisione impugnata, quando siano necessari a dimostrare l'intervenuta formazione del giudicato su un giudizio connesso o pregiudiziale.
- Quando la sopravvenienza processuale elimina il presupposto stesso della decisione sul merito, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio perché non residuano questioni da devolvere al giudice di merito.
- La compensazione integrale delle spese può essere giustificata dalla sopravvenienza che incide sulla prosecuzione del giudizio e dalla particolarità della vicenda processuale.
Come è indicizzato
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