Sentenza n. 1407/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 1368/23 Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 6585/22 R.G. in data 16.11.2023, passata in giudicato il 16.05.2024 e notificata in forma esecutiva in data 26.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.402,62 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1368/2023, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a percepire l'emolumento contrattuale fisso e continuativo denominato Retribuzione Professionale Docenti anche per gli incarichi a tempo determinato relativi a supplenze temporanee e aveva condannato il Ministero al pagamento della somma complessiva lorda di euro 1.402,62, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta o corretta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non aveva dimostrato né chiarito di avere dato esecuzione alla sentenza. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il Ministero deve quindi eseguire il titolo giudiziale. È stato ordinato all'Amministrazione di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirne l'attuazione.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Il commissario ad acta può essere nominato per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di mancato adempimento dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato allega l'inadempimento di un'amministrazione rispetto a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva deve essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa sostanziale già accertata dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'effettiva esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta del ricorrente in caso di inutile scadenza del termine.
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