Cassazione Penale, Ordinanza n. 20460/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva dichiarato non doversi procedere per il reato paesaggistico-ambientale di cui all'art. 181 del D.Lgs. 42/2004 e aveva rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto gli imputati responsabili anche di furto pluriaggravato. Con l'unico motivo di ricorso i difensori denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e, per uno degli imputati, anche in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e non specificava in modo idoneo i rilievi mossi alla decisione impugnata, impedendo così al giudice dell'impugnazione di individuare le censure e di esercitare il proprio sindacato, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma nei suoi effetti, compresa la conferma della responsabilità per furto pluriaggravato e la sola declaratoria di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 42/2004 già intervenuta in appello.
Norme richiamate
norma incriminatrice per la quale la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere; il ricorso non verteva su tale capo in modo specifico
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di impugnazione deve essere specifico e consentire al giudice di individuare con chiarezza i rilievi mossi e di esercitare il sindacato sull'impugnazione; la genericità comporta inammissibilità
base della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, cioè contenere censure intelligibili e puntuali rispetto alla decisione impugnata; un motivo meramente assertivo o generico è inidoneo a sollecitare il controllo di legittimità.
- La deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge su profili come attenuanti generiche e sospensione condizionale richiede l'indicazione concreta degli aspetti della motivazione ritenuti erronei o illogici, non essendo sufficiente una contestazione apodittica.
- La genericità del motivo integra una causa di inammissibilità del ricorso quando impedisce al giudice di legittimità di individuare il perimetro della doglianza e di esercitare il proprio controllo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, permane la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche eccezioni non emerse nella decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20367/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20390/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20402/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20403/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20404/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20405/2025 del 03/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →