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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20272/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Dal testo emerge che la decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta. La Corte ha però rilevato che, contro tale tipo di sentenza, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto il ricorrente non aveva dedotto la mancanza di volontà dell'imputato né altri vizi rientranti tra quelli consentiti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente a fondamento del vizio dedotto, ma non idonea a superare i limiti di ricorribilità previsti per la sentenza di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Prevede che avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la fonte che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è soggetto a limiti tassativi e non può essere fondato su doglianze estranee ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • In presenza di sentenza di patteggiamento, la deduzione di un vizio di violazione di legge o di motivazione non è sufficiente se non è ricondotta a uno dei motivi specificamente ammessi dalla disciplina speciale.
  • La mancata deduzione di un vizio relativo alla volontà dell'imputato, al rapporto tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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