Cassazione Penale, Ordinanza n. 31996/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione depositata dalla difesa. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in sede di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato in quattro mesi e tredici giorni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. Nel giudizio di cassazione interveniva però rinuncia all'impugnazione da parte del difensore di fiducia del ricorrente. La Corte rileva che tale rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso introduttivo; non vengono esaminati ulteriori motivi di merito, perché il procedimento si arresta per l'effetto processuale della rinuncia.
Norme richiamate
rinuncia all'impugnazione
La rinuncia all'impugnazione integra causa di inammissibilità del ricorso già proposto.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione presentata dalla parte o dal difensore legittimato determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- Quando il ricorso diviene inammissibile per rinuncia, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di un giudizio di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, la successiva rinuncia all'impugnazione impedisce ogni ulteriore scrutinio di merito sul quantum della pena.
Come è indicizzato
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