Sentenza del 19/10/2020 n. 7062 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 53/2020 - Tributi Locali - IMU - Società di gestione del Fondo Immobili Pubblici - Legittimazione passiva - Sussistenza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU 2016 (importo complessivo €1.188.210). La SGR contestava: a) difetto di legittimazione passiva in quanto mera gestore del patrimonio del FIP e non soggetto passivo dell'imposta; b) domanda di accertamento di esenzione IMU per immobili locati a pubbliche amministrazioni (richiamando art.7 D.Lgs.504/1992 e disposizioni del D.L.351/2001); c) conteggio eccessivo delle sanzioni, e deduzione di avvenuto pagamento parziale di IMU per alcuni immobili.
La decisione
Ricorso parzialmente accolto. La Commissione ha ritenuto che: 1) la SGR è legittimata passiva per l'IMU sugli immobili di proprietà del FIP, poiché i fondi comuni (fondi immobiliari chiusi) sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della SGR; 2) però la SGR non è legittimata passiva con riferimento ad alcuni immobili che non risultano di proprietà del FIP ma appartengono ad altri fondi (questa parte del ricorso è accolta, essendo provata dalla ricorrente la proprietà diversa e non contrastata dal Comune); 3) è respinta la richiesta di esenzione IMU: né la SGR né il FIP risultano enti pubblici titolari dell'immobile in senso soggettivo richiesto dall'art.7 D.Lgs.504/1992 e la normativa di cui al D.L.351/2001 richiamata non è applicabile in senso estensivo per concedere l'esenzione ai FIP gestiti per finalità di valorizzazione a mercato; 4) sono confermate le sanzioni applicate (30%) in base al regolamento comunale e al D.Lgs.472/1997. Spese compensate parzialmente (€2.000) e il resto a carico della ricorrente (€7.000).
Norme richiamate
art.4, co.1; art.4, co.2; art.2, co.6; artt.1-3 (richiamati)
Disciplina la costituzione e i trasferimenti di immobili ai fondi; le disposizioni agevolative richiamate (artt.1-3 e art.2 co.6) riguardano operazioni di cartolarizzazione e sono di stretta interpretazione, non applicabili ai fondi immobiliari chiusi gestiti per finalità di valorizzazione a mercato.
Stabilisce che ciascun fondo costituisce un patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della società di gestione, ma ciò non gli conferisce autonoma soggettività giuridica: i fondi rimangono patrimoni separati della SGR, giustificando la legittimazione passiva della SGR per imposte gravanti sugli immobili del fondo.
L'esenzione IMU spetta solo se l'immobile è di proprietà dello Stato o di enti pubblici indicati e lo svolgimento dell'attività istituzionale è diretto e immediato da tale ente proprietario; non si applica quando l'immobile è proprietà di un soggetto privato anche se locato a pubbliche amministrazioni.
art.9, co.8 (richiamo in materia di IMU)
Rimanda all'art.7 del D.Lgs.504/1992 per i requisiti dell'esenzione IMU; non amplia i presupposti soggettivi necessari per il beneficio.
normativa sulle sanzioni tributarie
Regola la determinazione delle sanzioni tributarie; la sanzione quantificata al 30% è stata ritenuta conforme ai criteri normativi e al regolamento comunale applicato.
Massime di principio
- La società di gestione del risparmio (SGR) è normalmente legittimata passiva per le imposte sugli immobili appartenenti ai fondi da essa gestiti, poiché i fondi comuni (compresi i fondi immobiliari chiusi) sono patrimoni separati privi di autonoma personalità giuridica.
- Per escludere la legittimazione passiva della SGR è necessario provare che l'immobile contestato non appartiene al fondo gestito ma a un soggetto diverso (es. altro fondo): occorrono titoli di proprietà, visure catastali/trasferimenti non contestati dall'ente impositore.
- L'esenzione IMU prevista dall'art.7 D.Lgs.504/1992 richiede sia il requisito soggettivo (proprietà di Stato/enti pubblici indicati) sia il requisito oggettivo (svolgimento diretto e immediato di funzioni istituzionali da parte dell'ente proprietario); la mera presenza di un soggetto pubblico utilizzatore/locatario non è sufficiente a far sorgere l'esenzione se il proprietario è un soggetto privato (p.es. FIP).
- Le disposizioni speciali contenute in norme istitutive (es. regime per società di cartolarizzazione) devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a fattispecie differenti (es. fondi istituiti per gestione/valorizzazione a mercato).
- In caso di contestazione delle sanzioni, verificare la conformità della misura con il D.Lgs.472/1997 e con il regolamento comunale: se la determinazione percentuale segue le norme applicabili, la contestazione ha scarse probabilità di successo.
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