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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18289/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando la totale genericità dei motivi perché non veniva dedotto alcunché contro la sentenza impugnata. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 335 c.p. I motivi di ricorso erano riferiti in termini generici al giudizio di responsabilità, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge che non era stato dedotto alcun argomento specifico a critica della decisione impugnata. La Corte ritiene quindi i motivi del tutto generici e, per ciò solo, inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.

    Viene indicato come base normativa del reato per cui era intervenuta la condanna in appello, senza ulteriori precisazioni sulla fattispecie concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma implicata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure meramente assertive o del tutto generiche, prive di specifiche argomentazioni critiche rispetto alla sentenza impugnata.
  • La deduzione del solo dissenso sul giudizio di responsabilità, senza indicare puntualmente errori di fatto o di diritto della decisione di merito, non è sufficiente a fondare un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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