Cassazione Penale, Sentenza n. 39161/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva ritenuto colpevole per bancarotta distrattiva (distrazione di un'autovettura Mazda) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta documentale; in cassazione deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo di essere stato nominato liquidatore dopo la sottrazione delle scritture contabili, di aver denunciato il furto (ma non depositato la denuncia in Questura) e quindi di non essere a conoscenza dell'esistenza dell'autovettura, per cui sarebbe mancato il dolo. Sosteneva quindi la sua buona fede e chiedeva la riconsiderazione delle risultanze di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere esso generico e volto a sollecitare una rivalutazione di merito (vietata in sede di legittimità). Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse fornito motivazione logica e non contraddittoria, osservando inoltre che non risultava depositata in Questura alcuna denuncia di furto e che l'imputato non aveva concretamente collaborato con il curatore. Per effetto dell'inammissibilità il provvedimento impugnato resta efficace: la Corte d'Appello aveva già dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta documentale e aveva ridotto la pena per la bancarotta distrattiva riconoscendo la circostanza attenuante dell'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, determinando la pena in anno uno e mesi quattro con sospensione condizionale. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Uso della norma per escludere che la Corte di Cassazione possa sindacare valutazioni di merito: il motivo, pur formulato come vizio di motivazione o violazione di legge, era in realtà una richiesta di rivalutazione degli accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito e pertanto inammissibile.
art. 219, ultimo comma, legge fallimentare
La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la circostanza attenuante prevista da tale norma, riducendo la pena per il reato di bancarotta distrattiva; la Cassazione non ha ritenuto censurabile l'applicazione di tale attenuante né la quantificazione della pena da essa derivata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la riconsiderazione del merito e delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 2.
- Per far valere la buona fede o l'ignoranza di fatti rilevanti (es. esistenza di beni aziendali) è necessario produrre elementi concreti e documentali (es. denuncia formalmente presentata, elementi probatori della sottrazione) e non meri asserti non supportati.
- La mancata collaborazione con il curatore o con altri organi può essere valorizzata dal giudice come elemento contrario alla dichiarata buona fede del liquidatore.
- In cassazione è essenziale articolare il motivo in termini giuridici specifici (violazione di norme, vizio logico della motivazione) e confrontarsi concretamente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata; altrimenti il motivo rischia di essere dichiarato generico e inammissibile.
- Se un reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di merito, tale statuizione resta efficace quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile.
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