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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16811/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era diretto contro la sentenza della Corte di appello di Bari e articolava due censure. Con il primo motivo la difesa contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito avesse sottovalutato il periodo pandemico da COVID-19. Con il secondo motivo censurava il diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità richiesta ai sensi dell'art. 20-bis c.p., lamentando un'erronea valutazione del trattamento sanzionatorio e della possibilità di emenda del condannato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e, in sostanza, diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della pena, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse sorretto da motivazione congrua, fondata sull'irrilevanza del periodo pandemico, e che le doglianze sul punto mirassero soltanto a una rivalutazione del merito. Parimenti, ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato il mancato riconoscimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis c.p., valorizzando i precedenti penali e le modalità del fatto ai fini di un giudizio negativo sulla emendabilità del condannato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    È richiamato come base normativa della richiesta di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte ne rileva il diniego motivato dalla Corte di appello, fondato su precedenti penali e modalità del fatto che escludevano una prognosi favorevole di emenda.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato quale conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica e il ricorso si limiti a proporre una diversa lettura del fatto o a riproporre argomenti già esaminati.
  • La richiesta di una pena sostitutiva può essere legittimamente respinta quando il giudice di merito esprima un giudizio negativo sulla concreta emendabilità del condannato, valorizzando precedenti penali e modalità della condotta.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito su circostanze attenuanti e trattamento sanzionatorio, salvo la presenza di evidenti vizi logici o giuridici nella motivazione impugnata.
  • La genericità dei motivi che non si confrontano puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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