Cassazione Penale, Ordinanza n. 05506/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e sostanzialmente diretto a sollecitare una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava una violazione di legge per asserito mancato raggiungimento della prova in ordine al reato contestato; tuttavia la censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e riproponeva questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito.
Norme richiamate
artt. 624-bis, commi 1 e 3, c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità compiuto nei gradi di merito.
richiamato quale aggravante del reato contestato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in appello non è sufficiente.
- La censura sulla mancanza o insufficienza della prova è inammissibile quando non evidenzi un vizio giuridico della motivazione, ma si limiti a contestare il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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