Cassazione Penale, Sentenza n. 19293/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte di appello di Ancona che aveva rigettato l'istanza di revisione proposta per Antonio Silipo con riferimento ai capi 65 e 70-ter. Il ricorrente articolava due motivi, entrambi connessi alla presunta mancanza e/o apparente mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Primo motivo: si denunciava un'incompatibilità tra la ricostruzione del fatto alla base del capo 65 e la diversa ricostruzione emersa nel giudizio ordinario a carico del coimputato Gibertini, conclusosi con assoluzione, sostenendo che vi fosse contrasto tra i giudicati. Secondo motivo: si deduceva mancanza di motivazione rispetto al capo 70-ter, rilevando un presunto conflitto tra le decisioni allorchè la Corte di appello aveva assolto Floriana Silipo su capi (70-bis, 70-quater, 70-quinquies), e sostenendo che quel ragionamento influenzasse anche il capo oggetto di revisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la nozione di inconciliabilità tra sentenze per la revisione richieda un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati e non un mero contrasto di principio o valutativo tra decisioni. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato che i diversi esiti (condanna vs assoluzione) derivavano da valutazioni difformi del medesimo compendio probatorio e da differente utilizzabilità delle prove nei processi separati, non da una diversa ricostruzione oggettiva dei fatti. Inoltre i motivi di ricorso sono risultati aspecifici e non hanno fornito un puntuale confronto critico con la motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma richiamata come base di impugnazione per vizio di motivazione (mancanza o apparente mancanza); la Corte ha valutato che l'eccezione andava sostenuta con specificità e confronto critico con la motivazione impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
Richiamata nella spiegazione del concetto di 'inconciliabilità fra sentenze' ai fini della revisione: rileva un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati dalle decisioni, non un semplice contrasto valutativo fra giudicati
Massime di principio
- Per ottenere la revisione sulla base di giudicati confliggenti occorre dimostrare un'oggettiva incompatibilità tra le ricostruzioni fattuali delle sentenze, non soltanto un diverso esito o valutazione delle stesse prove
- Il richiamo a sentenze assolutorie in altri procedimenti non è sufficiente di per sé: bisogna evidenziare che i fatti accertati sono diversi nella sostanza, non solo interpretati diversamente
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; censure generiche o la mera riproduzione di altri provvedimenti rischiano l'inammissibilità
- Differenze di risultato tra processi che riguardano concorrenti nello stesso reato possono derivare da diverso rito, diverso capo di imputazione o diverso regime di utilizzabilità delle prove; tali ragioni giustificative sottraggono tipicamente la questione al rilievo per la revisione
- In vista di un'istanza di revisione è strategico documentare dettagliatamente le discrepanze fattuali (date, atti, ruoli specifici) e spiegare perché non possano essere ricondotte a diversità valutative delle medesime prove
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