Sentenza del 28/06/2016 n. 13314 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ai fini IRAP, IRPEG e IVA. Rimaneva contestata la revoca dell’aliquota agevolata relativa all’immobile, ritenuto di lusso perché la sua superficie utile avrebbe superato la soglia prevista. La società sosteneva che non si dovessero conteggiare alcuni locali al piano terra e al primo piano, aventi altezza inferiore a 2,70 metri secondo il regolamento comunale; i giudici di merito avevano escluso tali spazi assimilando la superficie utile a quella abitabile. L’Amministrazione ha impugnato la decisione per violazione dell’art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, contestando tale equiparazione. La contribuente ha inoltre chiesto l’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 23 del 2011, che dal 1° gennaio 2014 ha introdotto, per l’agevolazione, il riferimento alla classificazione catastale.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Amministrazione, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese. Ha stabilito che la superficie utile non coincide necessariamente con quella abitabile: vanno valutati gli ambienti concretamente utilizzabili e la loro potenzialità abitativa, senza escluderli soltanto perché non rispettano i requisiti comunali di abitabilità. Spetta al contribuente che invoca l’agevolazione provare in concreto quale sia la superficie utile. È stata respinta la richiesta di applicare retroattivamente il D.Lgs. n. 23 del 2011: la nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2014 e si applica ai contratti registrati successivamente. La Cassazione non ha determinato essa stessa la superficie dell’immobile, demandandone l’accertamento al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, art. 5
per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire "unico alloggio padronale", ossia a consentire l'espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del "padrone", mentre è irrilevante il requisito dell'abitabilità, siccome da esso non richiamato
Per individuare un’abitazione di lusso, la superficie utile va determinata considerando gli spazi idonei a concorrere alla costituzione di un alloggio funzionale, non soltanto i locali formalmente abitabili secondo i regolamenti edilizi. L’accertamento concreto della superficie compete al giudice di merito.
Regola generale sull’onere della prova nelle agevolazioni fiscali
Ciò che è decisivo è l'accertamento in fatto di quale sia in concreto la superficie utile, provare la quale spetta al contribuente che rivendica il trattamento agevolato, secondo la regola generale che disciplina l'onere probatorio in materia di agevolazioni fiscali.
Il contribuente che chiede un beneficio fiscale deve provare i fatti che ne giustificano il riconoscimento, compresa, nel caso deciso, la superficie utile dell’immobile.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, commi 1-5
Non può farsi applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, in quanto si tratta di un intervento legislativo di totale e profonda innovazione del trattamento agevolato ai fini dell'imposta di registro che non si limita a modificare la fattispecie regolata dalla normativa previgente, ma opera una vera e propria sostituzione con una fattispecie assolutamente nuova e diversa. La stessa previsione legislativa stabilisce esplicitamente (al comma 5, del citato art. 10) che le disposizioni dei precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014: con la conseguenza che la nuova regola trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti registrati successivamente a tale data.
La disciplina introdotta dall’art. 10 è innovativa e non retroattiva; secondo la pronuncia, si applica ai contratti registrati dal 1° gennaio 2014 in poi e non può regolare retroattivamente il rapporto oggetto della controversia.
Massime di principio
- Nel valutare se un’abitazione abbia caratteristiche di lusso, la superficie utile non si identifica automaticamente con quella abitabile secondo i regolamenti comunali: locali non abitabili possono essere conteggiati se concretamente utilizzabili o dotati di potenzialità abitativa.
- Il contribuente che invoca un’agevolazione fiscale deve provare i presupposti fattuali del beneficio; in una controversia sulla superficie dell’immobile, deve quindi dimostrare quale superficie utile vada considerata.
- Una disciplina agevolativa nuova non si applica retroattivamente quando la legge ne stabilisce la decorrenza e introduce una fattispecie diversa; qui la regola richiamata valeva per i contratti registrati dal 1° gennaio 2014.
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