Cassazione Penale, Sentenza n. 01644/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Filippi ha impugnato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Livorno (21/06/2025) che ordinava la cancellazione di trascrizioni relative a diritti di uso/abitazione e altri atti immobiliari, denunciando un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La difesa ha sostenuto che i diritti trascritti erano stati costituiti in epoca anteriore alla conoscenza dei debiti erariali di Maria Gioia Filippi, che Donato Filippi fosse terzo di buona fede, e che l'ordinanza avesse erroneamente ritenuto che il ricorrente fosse stato condannato nel procedimento penale richiamato; ha inoltre contestato che lo stato debitorio fosse noto al momento delle trascrizioni.
La decisione
La Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che la materia (eliminazione di diritti che ostacolano l'effettività della confisca) rientri nel procedimento tipico di cui all'art. 676 cod. proc. pen. e che il rimedio esclusivo sia l'opposizione al giudice dell'esecuzione, con il rito degli incidenti ex art. 666. Conseguentemente gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, per il prosieguo della procedura; la Corte non si è pronunciata sul merito della questione sostanziale (buona fede, anteriorità delle trascrizioni, ecc.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa quale base del motivo di cassazione (vizio della motivazione). La Corte ha però ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione nella forma proposta, insistendo sul rimedio procedurale corretto.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Predispone l'opposizione avverso i provvedimenti relativi alla confisca, proponibile al medesimo giudice che abbia adottato il provvedimento e soggetta al rito degli incidenti di esecuzione; la Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione ex questa norma.
Indica la materia della confisca tra quelle per le quali opera la disciplina speciale richiamata; la Corte l'ha invocata per motivare l'esclusività dell'opposizione come rimedio.
Regola il rito degli incidenti di esecuzione, cui deve attenersi il giudice dell'esecuzione nella trattazione dell'opposizione riqualificata.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio del favor impugnationis e conservazione degli atti giuridici; giustifica la conversione dell'impugnazione in opposizione per salvaguardare i rimedi processuali del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato concerne aspetti rilevanti per la confisca (es. cancellazione di trascrizioni che ostacolano la confisca), il rimedio esclusivo è l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non il ricorso per cassazione.
- La Corte di legittimità può convertire un ricorso impropriamente proposto in opposizione per preservare i mezzi di impugnazione previsti dalla legge (favor impugnationis), con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo.
- In sede di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione il terzo può far valere la propria buona fede, l'anteriorità delle trascrizioni rispetto alla conoscenza del debito e la mancanza di conoscenza di comportamenti fraudolenti; tali questioni restano di merito e devono essere decise dal giudice dell'esecuzione.
- Se l'ordinanza motivi su fatti o condanne non effettivamente intervenute (es. attribuzione errata di una condanna al ricorrente), ciò costituisce ragione da sollevare nell'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, che ha cognizione ampia delle doglianze di merito.
- Per evitare la riqualificazione o l'inammissibilità dell'impugnazione, il soggetto interessato in casi analoghi dovrebbe esperire preliminarmente l'opposizione prevista dalla legge invece di adire direttamente la Corte di cassazione.
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