Cassazione Penale, Ordinanza n. 34547/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per tentato furto in abitazione aggravato, già confermata in appello, resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione aggravato. Il ricorso censurava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che le doglianze erano formulate in modo generico: non venivano indicati gli specifici elementi posti a fondamento della censura e, quindi, non era consentito al giudice di legittimità individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e intelligibili; la mera contestazione generica della motivazione non soddisfa il requisito di specificità e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la critica alla motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, chiara e supportata dall'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- Un motivo di ricorso meramente assertivo o generico, che non consenta di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione, è inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non articola censure specifiche, la Corte di cassazione non può trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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