Cassazione Penale, Ordinanza n. 40569/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo unico era assolutamente generico e non si misurava con la motivazione della Corte di appello di Genova, che aveva adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 20 febbraio 2025. Dall'ordinanza emerge un unico motivo, riferito al trattamento sanzionatorio: il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse valutato una aggravante che, a suo dire, doveva ritenersi esclusa per effetto dell'assoluzione dal reato connesso. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in termini di assoluta genericità, perché non confronta in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece congruamente motivato sulla pena.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni assertive o meramente generiche senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando si censura il trattamento sanzionatorio, il motivo deve indicare in modo specifico quali passaggi della decisione siano erronei o contraddittori; non basta affermare che il giudice abbia considerato un'aggravante ritenuta ormai esclusa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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