Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 11/11/2024 che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro disposto dal pubblico ministero in relazione alla provvisoria imputazione di furto in abitazione. Le censure, articolate in due motivi, contestavano: (1) la carenza di motivazione del decreto di convalida (art. 355, comma 2 c.p.p.), in particolare l'indicazione soltanto dell'art. 624-bis c.p. senza descrizione della condotta e le presunte contraddizioni tra verbale di perquisizione (parla di reato in concorso), verbale di sequestro (descrive un tentato furto in abitazione) e decreto di convalida (indica art. 624-bis); la difesa sosteneva che il decreto fosse ai limiti dell'abnormità; (2) il vizio di motivazione del Tribunale del riesame per non avere risposto alle censure circa la mancata descrizione della specifica condotta e la mancata conformità degli atti, e per l'erroneo richiamo, da parte della difesa, agli artt. 324, comma 7, e 240 c.p.p. in relazione alla natura degli oggetti sequestrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando la giurisprudenza secondo cui il decreto di sequestro/convalida in fase iniziale può essere motivato 'per relationem' se i fatti sono compiutamente descritti nel verbale di sequestro; altresì ha ritenuto che il Collegio del riesame avesse adeguatamente valutato il collegamento immediato e diretto tra gli oggetti rinvenuti in possesso del ricorrente (cappello, guanti, mascherina, ecc.) e l'immagine del travisato ripreso nell'appartamento, superando così l'eccezione di incertezza circa il delitto contestato. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale della Libertà è stata confermata (conferma del decreto di convalida del sequestro per gli oggetti pertinenti al reato; l'impugnata ordinanza originariamente aveva comunque annullato il sequestro del telefono e detta statuizione rimaneva intacta). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma indicata come fattispecie contestata (furto in abitazione). La Corte ha ritenuto che l'indicazione della norma nel decreto di convalida possa essere sufficiente 'per relationem' quando i fatti sono descritti nel verbale della polizia giudiziaria, soprattutto nella fase iniziale delle indagini.
art. 355, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina i requisiti di motivazione del decreto di convalida del sequestro. La Corte ha precisato che la motivazione, pur dovendo descrivere condotta, qualificazione giuridica, natura della 'res' e rapporto con il reato, può essere concisa se i fatti sono compiutamente indicati nel verbale richiamato 'per relationem'.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso era stato formulato nei limiti previsti da tale disposizione.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto tale richiamo non decisivo e non pertinente rispetto alla natura degli oggetti sequestrati nel caso concreto.
Anche questa norma è stata invocata dalla difesa; il Collegio ha ritenuto che il richiamo non fosse pertinente rispetto agli specifici oggetti sottoposti a sequestro.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In fase iniziale delle indagini il decreto di convalida del sequestro può essere motivato in modo conciso e richiamare 'per relationem' il verbale della polizia giudiziaria, purché quest'ultimo descriva compiutamente i fatti.
- Il decreto di sequestro deve comunque, a pena di nullità, consentire di comprendere la condotta ipotizzata, la sua qualificazione giuridica, la natura degli oggetti sequestrati e il loro nesso con l'ipotesi criminosa; l'onere motivazionale è modulato in relazione alla progressione delle indagini e al grado di compressione dei diritti coinvolti.
- Quando esiste un collegamento immediato e diretto tra gli oggetti rinvenuti e la condotta contestata (es. oggetti indossati dal soggetto travisato), l'esigenza di una motivazione particolarmente analitica si attenua.
- Contraddizioni formali fra verbali (perquisizione, sequestro, decreto di convalida) devono essere specificamente illustrate e dimostrate: lamentele generiche sulla mancanza di coerenza possono risultare insufficienti se il quadro probatorio complessivo giustifica il provvedimento.
- Se nel sequestro sono coinvolti beni che comprimono fortemente diritti costituzionali (es. dispositivi contenenti dati personali), il collegamento tra reato e 'res' richiederà una motivazione più pregnante rispetto a oggetti dal collegamento più immediato.
- Chi propone ricorso in cassazione deve prestare attenzione ai limiti formali di impugnazione (art. 173 disp. att.) e mettere in rilievo elementi nuovi e concreti; in caso di rigetto il ricorrente può essere condannato alle spese ex art. 616 c.p.p.
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