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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 11/11/2024 che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro disposto dal pubblico ministero in relazione alla provvisoria imputazione di furto in abitazione. Le censure, articolate in due motivi, contestavano: (1) la carenza di motivazione del decreto di convalida (art. 355, comma 2 c.p.p.), in particolare l'indicazione soltanto dell'art. 624-bis c.p. senza descrizione della condotta e le presunte contraddizioni tra verbale di perquisizione (parla di reato in concorso), verbale di sequestro (descrive un tentato furto in abitazione) e decreto di convalida (indica art. 624-bis); la difesa sosteneva che il decreto fosse ai limiti dell'abnormità; (2) il vizio di motivazione del Tribunale del riesame per non avere risposto alle censure circa la mancata descrizione della specifica condotta e la mancata conformità degli atti, e per l'erroneo richiamo, da parte della difesa, agli artt. 324, comma 7, e 240 c.p.p. in relazione alla natura degli oggetti sequestrati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando la giurisprudenza secondo cui il decreto di sequestro/convalida in fase iniziale può essere motivato 'per relationem' se i fatti sono compiutamente descritti nel verbale di sequestro; altresì ha ritenuto che il Collegio del riesame avesse adeguatamente valutato il collegamento immediato e diretto tra gli oggetti rinvenuti in possesso del ricorrente (cappello, guanti, mascherina, ecc.) e l'immagine del travisato ripreso nell'appartamento, superando così l'eccezione di incertezza circa il delitto contestato. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale della Libertà è stata confermata (conferma del decreto di convalida del sequestro per gli oggetti pertinenti al reato; l'impugnata ordinanza originariamente aveva comunque annullato il sequestro del telefono e detta statuizione rimaneva intacta). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma indicata come fattispecie contestata (furto in abitazione). La Corte ha ritenuto che l'indicazione della norma nel decreto di convalida possa essere sufficiente 'per relationem' quando i fatti sono descritti nel verbale della polizia giudiziaria, soprattutto nella fase iniziale delle indagini.

  • art. 355, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina i requisiti di motivazione del decreto di convalida del sequestro. La Corte ha precisato che la motivazione, pur dovendo descrivere condotta, qualificazione giuridica, natura della 'res' e rapporto con il reato, può essere concisa se i fatti sono compiutamente indicati nel verbale richiamato 'per relationem'.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso era stato formulato nei limiti previsti da tale disposizione.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto tale richiamo non decisivo e non pertinente rispetto alla natura degli oggetti sequestrati nel caso concreto.

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Anche questa norma è stata invocata dalla difesa; il Collegio ha ritenuto che il richiamo non fosse pertinente rispetto agli specifici oggetti sottoposti a sequestro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In fase iniziale delle indagini il decreto di convalida del sequestro può essere motivato in modo conciso e richiamare 'per relationem' il verbale della polizia giudiziaria, purché quest'ultimo descriva compiutamente i fatti.
  • Il decreto di sequestro deve comunque, a pena di nullità, consentire di comprendere la condotta ipotizzata, la sua qualificazione giuridica, la natura degli oggetti sequestrati e il loro nesso con l'ipotesi criminosa; l'onere motivazionale è modulato in relazione alla progressione delle indagini e al grado di compressione dei diritti coinvolti.
  • Quando esiste un collegamento immediato e diretto tra gli oggetti rinvenuti e la condotta contestata (es. oggetti indossati dal soggetto travisato), l'esigenza di una motivazione particolarmente analitica si attenua.
  • Contraddizioni formali fra verbali (perquisizione, sequestro, decreto di convalida) devono essere specificamente illustrate e dimostrate: lamentele generiche sulla mancanza di coerenza possono risultare insufficienti se il quadro probatorio complessivo giustifica il provvedimento.
  • Se nel sequestro sono coinvolti beni che comprimono fortemente diritti costituzionali (es. dispositivi contenenti dati personali), il collegamento tra reato e 'res' richiederà una motivazione più pregnante rispetto a oggetti dal collegamento più immediato.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve prestare attenzione ai limiti formali di impugnazione (art. 173 disp. att.) e mettere in rilievo elementi nuovi e concreti; in caso di rigetto il ricorrente può essere condannato alle spese ex art. 616 c.p.p.

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