Cassazione Civile, Ordinanza n. 22262/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio di legittimità era stato introdotto da un ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3825/2022 della Corte d'appello di Milano. Prima della decisione, i ricorrenti principali hanno depositato rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la Regione Lombardia, costituitasi come controricorrente e ricorrente incidentale condizionata, ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e dell'assenza di ostacoli alla declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.
La rinuncia rituale al ricorso principale comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
La Corte richiama la disciplina processuale dell'estinzione del giudizio di cassazione conseguente alla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistono i presupposti processuali perché... siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di estinzione per rinuncia, la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis
È richiamato solo quale parametro del contributo unificato aggiuntivo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando non vi siano ragioni ostative alla declaratoria.
- In presenza di estinzione del giudizio principale, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia può giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia e mancano i presupposti processuali rilevanti, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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