Cassazione Penale, Sentenza n. 21638/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) aggravata dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale (art. 99, comma 4 c.p.). Il ricorrente deduceva errata applicazione del combinato disposto degli artt. 157, comma 2 e 161, comma 2 c.p. in relazione all'art. 99, comma 4 c.p., lamentando che la correlazione tra recidiva qualificata e regime della prescrizione produce un eccessivo allungamento del termine prescrizionale. Con un secondo motivo sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto per violazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. e del principio di ragionevolezza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la disciplina legislativa che collega la recidiva qualificata a un regime più rigoroso della prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore e non è stata dimostrata la sussistenza di un manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità. Non emergono elementi nuovi o sponde di legittimità costituzionale tali da giustificare il riesame. Sono state confermate le valutazioni della Corte d'appello in ordine alla condanna per calunnia (con riduzione della pena in ragione dell'estinzione per prescrizione del reato concorrente di truffa). Per legge il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 2.900,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Norma del reato contestato; la condanna per calunnia è stata confermata dalla Corte di merito e ritenuta legittima dalla Cassazione.
art. 99 cod. pen., quarto comma (recidiva reiterata specifica infraquinquennale)
La recidiva qualificata è stata considerata operante e rilevante ai fini dell'aumento della durata della prescrizione e della maggiorazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la correlazione prevista dal legislatore.
art. 157 cod. pen., secondo comma
Parte del combinato disposto invocato dal ricorrente relativo al computo della prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione giurisprudenziale corrente e non ha rilevato vizio interpretativo suscettibile di cassazione.
art. 161 cod. pen., secondo comma
Altro articolo richiamato nel combinato disposto riguardante la disciplina della prescrizione; la Corte ha ritenuto che l'assetto normativo così modificato dalla legge n. 251/2005 sia applicabile e non incostituzionale nella fattispecie.
legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Riformò gli istituti della recidiva e della prescrizione; la Corte osserva che, pur avendo prodotto effetti discussi, la scelta legislativa di correlare la recidiva a un regime prescrizionale più rigoroso rientra nella discrezionalità del legislatore.
art. 3 Cost.
Il ricorrente ha invocato violazione del principio di uguaglianza; la Corte non ha ravvisato un'irragionevole disparità nella disciplina in esame tale da comportare la dichiarazione di incostituzionalità.
art. 13 Cost.
Richiamato nella prospettiva della libertà personale e del regime sanzionatorio; la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali nella correlazione tra recidiva e prescrizione.
art. 25 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di legalità e ragionevolezza della pena; la Corte ha ritenuto che non sussista manifesta irragionevolezza nella disciplina impugnata.
art. 27 Cost.
Invocato in tema di finalità della pena e dignità della persona; la Corte non ha rilevato profili costituzionali tali da incidere sull'applicabilità della norma sulla recidiva e sulla prescrizione.
Corte Cost. n. 140/2021
Corte Cost. n. 140 del 2021
Citata per il principio secondo cui la determinazione del tempo necessario alla prescrizione è prerogativa legislativa valutabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità.
Corte Cost. n. 143/2014
Corte Cost. n. 143 del 2014
Riferimento alla giurisprudenza costituzionale che ammette la possibilità di correlare la gravità del reato (anche tramite sanzione) alla durata della prescrizione come indice della resistenza all'oblio sociale.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016)
Sez. 2, n. 57755/2018; Sez. 6, n. 48954/2016
Richiamate per consolidata interpretazione della doppia rilevanza della recidiva qualificata ai fini della prescrizione e della pena; la Corte ha applicato tali orientamenti alla fattispecie.
Massime di principio
- La scelta del legislatore di collegare la recidiva qualificata a un regime più rigoroso della prescrizione rientra nella sua discrezionalità e può essere censurata in sede costituzionale solo in presenza di un manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità.
- Per impugnare con successo l'assetto normativo relativo a prescrizione e recidiva è necessario apportare elementi nuovi di ordine normativo o giurisprudenziale che dimostrino concretamente l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della disciplina; mere argomentazioni teoriche non sono sufficienti.
- La presenza di reati concorrenti estinti per prescrizione può influire sulla determinazione della pena complessiva, ma non invalida automaticamente la rilevanza della recidiva già applicata; i giudici valutano separatamente prescrizione e pluralità di reati.
- I giudici di legittimità si rifanno a precedenti consolidati sull'interpretazione della recidiva e del suo impatto sulla prescrizione; in assenza di un mutamento giurisprudenziale o costituzionale, gli orientamenti consolidati saranno applicati.
- Chi intende sollevare questioni di legittimità costituzionale deve dimostrare la lesione di principi costituzionali in modo specifico e collegato ai fatti concreti; l'invocazione generica di violazioni degli artt. 3, 13, 25 o 27 Cost. raramente basta senza un'analisi puntuale della sproporzione causata dalla norma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21624/2022 del 03/06/2022
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21625/2022 del 03/06/2022
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21628/2022 del 03/06/2022
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21630/2022 del 03/06/2022
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21631/2022 del 03/06/2022
- Sentenza penale · 3 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21632/2022 del 03/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →