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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11444/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato in appello per una cessione di stupefacente, ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo quattro profili. In sintesi ha contestato: la violazione dell'art. 533 c.p.p. e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto provata la cessione sulla base di indizi ritenuti non univoci e non sufficienti oltre ogni ragionevole dubbio, lamentando inoltre la mancata perizia tossicologica sulla sostanza rinvenuta, la definizione solo "verosimile" della stessa come cocaina, l'assenza di precedenti specifici e la natura occasionale del fatto, nonché il mancato esame della teste Tessier; l'erronea valutazione delle intercettazioni telefoniche e l'arbitraria lettura del linguaggio criptico, senza adeguati criteri interpretativi e senza riscontri oggettivi; l'erronea applicazione della recidiva reiterata specifica e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state motivate in modo apparente e senza adeguata valorizzazione delle circostanze favorevoli all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese dai giudici di merito oppure si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità. In particolare ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello sulla prova della cessione, fondata su plurimi indizi convergenti; ha escluso che fosse necessaria una perizia tossicologica per accertare la natura dello stupefacente, richiamando anche l'orientamento giurisprudenziale e le dichiarazioni spontanee dell'imputato; ha ribadito che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità; ha ritenuto infine congrua la motivazione sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, basata su numerosi precedenti penali, vicinanza cronologica al fatto e modalità esecutive della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte rileva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito e non evidenzia vizi logicamente apprezzabili della motivazione di appello.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente, ma il controllo sulla valutazione della prova è ricondotto ai limiti del sindacato di legittimità e alla necessità di evitare una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 3 legge n. 94/2009

    Non citato.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è richiamata in termini di applicazione della recidiva reiterata specifica, ritenuta correttamente motivata dalla Corte territoriale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per la gravità del fatto e per i precedenti penali; la Corte di cassazione reputa la motivazione congrua e non apparente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle prove, quando il ricorrente si limiti a opporre una diversa lettura delle emergenze processuali senza indicare specifici travisamenti decisivi.
  • La prova della cessione di stupefacente può essere desunta anche da un quadro indiziario plurimo, grave, specifico e concordante; la perizia tossicologica non è sempre necessaria se la natura della sostanza risulta altrimenti accertata mediante ulteriori mezzi di prova e riscontri convergenti.
  • L'interpretazione delle intercettazioni telefoniche è questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • La recidiva può essere legittimamente applicata quando il giudice valorizzi non solo la pluralità e la natura dei precedenti penali, ma anche la loro vicinanza cronologica al fatto, come indice di una maggiore capacità criminale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice dia conto dei precedenti penali, della gravità del fatto e delle modalità esecutive della condotta, senza necessità di analitica confutazione di ogni deduzione difensiva.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non mira a verificare la ricostruzione più persuasiva dei fatti, ma solo che la decisione di merito sia compatibile con il senso comune e con una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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