Cassazione Penale, Sentenza n. 40964/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva sostituito il divieto di dimora a Mondovì con l'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di non allontanarsi dal domicilio nelle ore notturne, confermando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La difesa deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari e contestando la attualità del pericolo di recidiva alla luce della regolare attività lavorativa, di un unico precedente di scarsa rilevanza e del rispetto delle prescrizioni precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura sulla proporzionalità ed adeguatezza del tutto aspecifica (mancano spiegazioni concrete sul caso concreto). La doglianza relativa al difetto di attualità del pericolo di recidiva è stata esclusa perché la questione doveva essere devoluta al Tribunale del riesame impugnando l'ordinanza cautelare originaria; la Corte di legittimità non può estendere la propria cognizione oltre il limite del giudice d'appello. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e la causa è stata rimessa agli adempimenti di cancelleria (art. 28 reg. esec. c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello proposto dal Pubblico Ministero; nella vicenda ha consentito al PM di chiedere la modifica della misura cautelare, modificazione poi accolta in sede di Tribunale.
Prevede la condanna del proponente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata obbligatoriamente dalla Corte nella misura fissata in euro 3.000 per manifesta assenza di pregio degli argomenti.
art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio di valutazione dell'assenza di colpa del ricorrente rispetto alla causa di inammissibilità; la Corte non ha ritenuto sussistente una giustificazione tale da escludere la colpa.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che censura la proporzionalità o l'adeguatezza di misure cautelari deve essere specifico: indicare punti di diritto e fatti concreti che dimostrino la violazione; enunciazioni generiche sono inammissibili.
- Questioni sulla attualità del pericolo di recidiva o sull'esistenza di esigenze cautelari attengono alla fase del riesame/giudice d'appello: vanno tempestivamente sollevate nell'ordinanza cautelare genetica o davanti al Tribunale del riesame, non come nuova questione in Cassazione.
- La Corte di legittimità è limitata nella cognizione: non svolge una verifica di fatto sulle esigenze cautelari oltre quanto consentito dal giudice d'appello.
- Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque evitare impugnazioni prive di basi concrete.
- Se si contestano misure cautelari, raccogliere e documentare elementi concreti (es. prova di stabile occupazione, comportamento osservante delle prescrizioni, elementi nuovi) e utilizzare il rimedio processuale corretto e tempestivo (ricorso al riesame o impugnazione dell'ordinanza originaria).
- Quando si formula un motivo in Cassazione, collegarlo chiaramente alla normativa rilevante e spiegare perché l'interpretazione giuridica invocata si applicherebbe ai fatti specifici del caso.
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