Cassazione Civile, Ordinanza n. 31120/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso bonario e una comunicazione di irregolarità, ritenendo dovuta un'integrazione IRPEF su una somma di euro 50.000,00 corrisposta dalla società datrice di lavoro in esecuzione di un verbale di conciliazione giudiziale intervenuto dinanzi al giudice del lavoro. L'Ufficio qualificava tale importo come T.F.R. o comunque come somma ad esso assimilabile, assumendo che sulla medesima somma fossero già state versate imposte dal sostituto d'imposta. Il contribuente chiedeva l'annullamento in autotutela dell'avviso e il rimborso integrale di quanto versato dalla società, sostenendo che la somma avesse natura transattiva e non di T.F.R. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in appello, aveva invece ritenuto la somma qualificabile come T.F.R. e aveva rigettato il ricorso. In cassazione il contribuente deduceva un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione/falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato sette buste paga relative ai sei mesi di rapporto di lavoro, dalle quali risultava l'integrale pagamento del T.F.R.; la mancata considerazione di tali documenti avrebbe inciso sulla corretta qualificazione fiscale della somma transatta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, reputando il motivo sufficientemente specifico. Nel merito ha accolto il ricorso, osservando che la CTR, nel qualificare la somma di euro 50.000,00 come T.F.R., non aveva considerato le buste paga prodotte dal contribuente, dalle quali sarebbe emerso l'avvenuto integrale pagamento del T.F.R. maturato. Tale dato, unitamente all'oggetto della domanda giudiziale definita con conciliazione, avrebbe potuto condurre a una diversa qualificazione della somma transatta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato per la dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto
impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti e non contestate secondo le regole processuali applicabili
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è ammissibile la censura di omesso esame di un documento decisivo quando il ricorrente indichi specificamente il contenuto del documento e la sua potenziale incidenza decisiva sulla qualificazione giuridica del fatto controverso.
- La qualificazione fiscale di una somma corrisposta all'esito di una conciliazione giudiziale deve essere compiuta tenendo conto dell'intero materiale probatorio acquisito, non potendosi fondare solo sulla clausola letterale dell'accordo se altri documenti di causa possono dimostrare una diversa natura dell'importo.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta quando il giudice di merito ometta di considerare prove ritualmente prodotte e rilevanti ai fini della decisione.
- Quando una somma è indicata come 'transattiva' ma viene anche collegata al T.F.R., il giudice deve verificare in concreto se il trattamento di fine rapporto sia già stato integralmente corrisposto, perché tale dato può escludere la qualificazione dell'importo come T.F.R. aggiuntivo.
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