Cassazione Civile, Ordinanza n. 07839/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite da parte di una delle ricorrenti e, conseguentemente, ha dichiarato cessata la materia del contendere anche nei confronti degli altri coobbligati solidali. Le spese del giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2006 emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso originario, ritenendo i ricorrenti coobbligati per successione nei debiti fiscali della società estinta, in quanto ex soci della stessa, e reputando fondata la pretesa erariale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contro tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, una delle ricorrenti ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. 193/2016; l'Agenzia delle entrate ha comunicato il perfezionamento della procedura e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere anche nei confronti degli altri ricorrenti, ritenendo la vicenda unitaria in ragione della coobbligazione solidale.
Norme richiamate
art. 6 del decreto-legge 193/2016
è stata ritenuta applicabile la definizione agevolata della lite tributaria; il suo perfezionamento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
- Quando la pretesa fiscale coinvolge coobbligati solidali, la definizione della lite da parte di uno di essi può estendere gli effetti della cessazione della materia del contendere anche agli altri condebitori nel medesimo giudizio.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate.
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