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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9400/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 24 luglio 2023, per mancato deposito, ai sensi dell'art. 581-quater cod. proc. pen., dello specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 581-quater c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo disparità di trattamento tra mandati conferiti prima e dopo l'entrata in vigore della norma e deducendo la lesione del diritto dell'imputato ad agire in giudizio nonostante il conferimento di espresso mandato difensivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto pacifica e condivisibile la giurisprudenza che ha già respinto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e dell'art. 89, comma 3, introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio e del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza quando si è proceduto in assenza dell'imputato. La Corte ha motivato che la scelta legislativa non è manifestamente irragionevole, mira a garantire che l'impugnazione sia espressione di una decisione personale e consapevole dell'imputato e a evitare pendenze di nuovi giudizi rispetto a imputati non consapevoli del processo. È stata richiamata la giurisprudenza costituzionale sul carattere non assoluto del diritto al doppio grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581-quater cod. proc. pen.

    La norma richiede, a pena di inammissibilità dell'appello quando si è proceduto in assenza dell'imputato, il deposito con l'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio e dello specifico mandato ad impugnare; tale requisito è stato ritenuto legittimo e non manifestamente irragionevole dalla Corte di cassazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33 e art. 89 comma 3)

    Ha introdotto nei codici processuali i commi oggetto del giudizio (581, 1-ter e 1-quater e art. 89, c.3); la Corte ha ritenuto la scelta normativa finalizzata a limitare impugnazioni non fondate su una volontà personale e consapevole dell'imputato.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 24

    Il ricorrente invocava violazione di tali articoli per disparità di trattamento e limitazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondata la questione costituzionale, ritenendo compatibili le norme impugnate con i principi costituzionali invocati.

  • Altre norme e strumenti sovranazionali citati (art. 14 Patto ICCPR; art. 2 Protocollo n.7 CEDU; art. 6 CEDU)

    Richiamati dalla Corte per delineare il contesto del diritto al riesame in sede superiore; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'obbligo formale imposto dall'ordinamento non comporta la soppressione del diritto di impugnare ma ne regola le modalità, e quindi non emerge un contrasto con tali garanzie sovranazionali.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324)

    Precedente che ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata e ha fornito argomentazioni condivise dalla Corte nella decisione in esame, in particolare sulla legittimità della scelta legislativa e sui correttivi previsti (ampliamento del termine, restituzione nel termine).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 34 del 2020

    Richiamata per affermare che il diritto al doppio grado non gode di riconoscimento costituzionale assoluto; la Corte ha utilizzato questo criterio per sostenere che i limiti procedurali all'impugnazione possono essere compatibili con il sistema costituzionale.

Massime di principio

  • Se il processo di primo grado è stato celebrato in assenza dell'imputato, per proporre appello è necessario depositare, insieme all'atto di appello, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e lo specifico mandato ad impugnare, altrimenti l'appello può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 581-quater c.p.p.
  • La novità normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 è stata già ritenuta compatibile con gli articoli della Costituzione e con le garanzie sovranazionali; le contestazioni di incostituzionalità su questo punto incontrano una giurisprudenza consolidata che tende a respingerle.
  • In presenza di mandato difensivo conferito anteriormente all'entrata in vigore della norma, la giurisprudenza di legittimità non riconosce, in via generale, un trattamento costituzionalmente discriminatorio rispetto ai mandati successivi; è quindi prudente rinnovare o integrare il mandato in limine impugnationis per evitare inammissibilità.
  • Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità dell'appello possono comprendere la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende); pertanto è importante curare la forma del mandato e la dichiarazione di domicilio al momento dell'impugnazione.
  • Sono previsti rimedi e correttivi di sistema (ampliamento del termine per impugnare, istituti di restituzione in integrum) ma non sempre questi evitano l'inammissibilità dovuta a difetti formali del mandato; perciò la compliance formale resta essenziale.

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