Cassazione Penale, Ordinanza n. 08696/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta fallimentare. Con l'unico motivo deduceva vizi di motivazione nella qualificazione della sua posizione come amministratore di fatto della società fallita e denunciava un travisamento della prova. La Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura delle emergenze di merito, operazione non consentita in sede di legittimità in assenza di specifica individuazione di un effettivo travisamento delle prove valorizzate dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, L. Fall.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; riguarda la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
richiamato implicitamente nei limiti del sindacato di legittimità: non è consentita una rivalutazione delle prove o una lettura alternativa del compendio probatorio.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- La deduzione di travisamento della prova è ammissibile solo se viene specificamente indicato l'errore percettivo o rappresentativo decisivo e il dato processuale ignorato o erroneamente percepito dal giudice di merito; non basta proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- Quando il ricorso non supera la soglia dell'ammissibilità, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende segue come conseguenza processuale.
- La qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto, se sorretta da motivazione congrua nei giudizi di merito, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante doglianze meramente assertive o rivalutative.
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