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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22261/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che aveva applicato la pena concordata ex artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a più episodi di ricettazione unificati dalla continuazione. Il ricorso deduceva in modo generico il difetto di argomentazioni logiche a sostegno della decisione concordata, contestando quindi la motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte ha rilevato che, avendo l'imputato aderito all'accordo sulla qualificazione giuridica dei fatti, sulla sussistenza delle circostanze e sulla misura della pena, non potevano essere rimessi in discussione in cassazione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie coperti dall'accordo stesso, né era stata proposta una lettura alternativa dei fatti o della qualificazione giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo proposto fuori dei casi previsti dalla legge, perché diretto a contestare aspetti già cristallizzati nell'accordo di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La declaratoria di inammissibilità è stata ritenuta decidibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    L'applicazione della pena su richiesta delle parti presuppone un accordo tra imputato e pubblico ministero su qualificazione giuridica, circostanze ed entità della pena; il giudice controlla legalità e congruità della pena richiesta e la applica.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere deliberata con procedura de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di causa di esclusione della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Viene richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei ad escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, l'accordo tra imputato e pubblico ministero copre la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza e comparazione delle circostanze e la determinazione della pena; tali profili non possono essere poi rimessi in discussione con ricorso per cassazione salvo vizi rientranti nei casi consentiti dalla legge.
  • La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta non deve dimostrare nel merito, secondo il paradigma dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato, poiché la ricostruzione del fatto è in larga misura affidata alla non contestazione delle risultanze investigative nell'ambito dell'accordo processuale.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a lamentare genericamente la carenza logica della motivazione, senza confrontarsi con l'accordo raggiunto sulla sussistenza dei fatti e sulla pena, è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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