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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04530/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato distinti avvisi di accertamento relativi a ICI/IMU per varie annualità, contestando la genericità degli atti, l'insussistenza del tributo perché l'immobile sarebbe stato adibito ad abitazione principale e conferito in fondo patrimoniale, nonché l'omessa notifica al coniuge co-titolare del fondo. Con riferimento all'IMU 2013, la controversia è giunta in Cassazione su ricorso del Comune, che ha censurato la sentenza d'appello favorevole al contribuente. Il Comune ha dedotto violazione dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, sostenendo che, ai fini IMU, l'abitazione principale deve essere una sola unità immobiliare e che non è quindi possibile estendere l'esenzione a più unità immobiliari contigue o di fatto unificate. La CTR aveva invece ritenuto applicabile l'esonero, valorizzando l'uso dell'intero fabbricato come prima casa fino alla divisione del 1 aprile 2015 e l'assenza di prova della diversa dichiarazione fiscale richiamata nella sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha distinto la disciplina IMU da quella ICI, osservando che il precedente orientamento favorevole all'agevolazione per più unità immobiliari contigue era riferito all'ICI e non è estensibile all'IMU, perché l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, per il suo tenore letterale, limita l'esenzione all'abitazione principale intesa come unica unità immobiliare. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso IMU 2013. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di merito e ha condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011

    Per la Corte, disciplina l'IMU prevedendo l'esenzione per l'abitazione principale intesa come immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare; la norma è di stretta interpretazione e non consente estensioni a più unità contigue.

  • art. 1 del d.l. n. 93 del 2008

    Richiamato in relazione alla trasformazione dell'aliquota agevolata ICI in esenzione totale dal 2008 per l'abitazione principale.

  • art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato per affermare che la detrazione per abitazione principale, nel regime ICI, spetta una sola volta per tutte le unità immobiliari utilizzate come complesso abitativo.

  • d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato come disciplina dell'ICI, distinta da quella IMU, nella quale la giurisprudenza aveva ammesso l'agevolazione per più unità contigue.

  • Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242

    Richiamata a conforto della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative in materia tributaria.

Massime di principio

  • In tema di IMU, l'esenzione per abitazione principale spetta solo se l'immobile agevolato è un'unica unità immobiliare catastalmente rilevante; non è consentito estendere il beneficio a più unità immobiliari contigue o di fatto unificate.
  • Le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione: il loro ambito applicativo non può essere ampliato oltre il dato letterale, neppure in presenza di un uso abitativo unitario di più unità.
  • Il precedente orientamento formatosi in tema di ICI sull'utilizzo congiunto di più unità immobiliari non è automaticamente trasferibile all'IMU, poiché la disciplina dell'IMU contiene una definizione espressa e più restrittiva di abitazione principale.
  • Quando la questione è risolvibile sulla base della sola corretta interpretazione della disciplina applicabile, la cassazione può decidere nel merito senza rinvio, rigettando l'originario ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propriaContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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