Cassazione Civile, Ordinanza n. 00896/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione avverso un precetto notificatogli da un condominio, convenendo in giudizio anche l'avvocata che assisteva il creditore procedente. Nel corso della causa l'opponente aveva chiesto la ricusazione del giudice di pace designato in sostituzione tabellare. Il Presidente del Tribunale, competente sulla ricusazione, aveva disposto la sospensione del giudizio. Contro tale provvedimento l'avvocata ha proposto regolamento di competenza deducendo: (1) l'inapplicabilità dell'art. 295 c.p.c. al procedimento di ricusazione per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tecnica; (2) il difetto di potere del Presidente del Tribunale di sospendere il merito, potere che apparterrebbe al giudice della causa di opposizione; (3) la nullità del provvedimento per carenza assoluta di motivazione, non essendo indicato quale fosse il procedimento pregiudicante. La Corte ha ritenuto fondati il secondo e il primo motivo, assorbito il terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, ha cassato il provvedimento impugnato e ha disposto la prosecuzione del procedimento di ricusazione dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato. Ha inoltre condannato l'opponente al pagamento delle spese del regolamento, mentre ha compensato le spese tra la ricorrente e il condominio, ritenendo che quest'ultimo non avesse contrastato la pretesa e non avesse dato causa al provvedimento illegittimo. La decisione afferma che il giudice della ricusazione non ha potere di sospendere né il procedimento incidentale né, a maggior ragione, il giudizio di merito; inoltre, se la sospensione fosse stata riferita al giudizio principale, sarebbe stata comunque illegittima perché la proposizione dell'istanza di ricusazione determina già la sospensione del processo ai sensi dell'art. 52, comma 3, c.p.c., salvo manifesta inammissibilità.
Norme richiamate
non è applicabile al procedimento di ricusazione in mancanza di un rapporto di pregiudizialità tecnica e non giustifica la sospensione disposta in modo generico e non ancorato a un concreto procedimento pregiudicante
richiamato solo in via ipotetica nel ricorso; la Corte non fonda su tale norma la legittimità della sospensione e osserva che il provvedimento sarebbe comunque nullo per difetto di specifica motivazione
la proposizione dell'istanza di ricusazione comporta di per sé la sospensione del processo, salvo che il giudice valuti l'istanza manifestamente inammissibile per carenza dei requisiti formali
consente l'impugnazione con regolamento di competenza del provvedimento di sospensione del processo adottato a seguito di ricusazione del giudice
richiamato nel provvedimento impugnato, ma ritenuto utilizzato senza adeguato supporto normativo e senza concreta indicazione della pregiudizialità
Massime di principio
- Il provvedimento con cui il giudice investito della ricusazione sospende il procedimento è illegittimo, perché il codice non prevede per l'incidente di ricusazione una sospensione discrezionale: l'istanza deve essere decisa con sollecitudine e allo stato degli atti.
- Il giudice della ricusazione difetta di potere di sospendere il giudizio di merito pendente davanti al giudice ricusato; la sospensione del processo principale discende, infatti, dalla sola proposizione dell'istanza di ricusazione, salvo il caso di manifesta inammissibilità.
- La sospensione ex art. 295 c.p.c. richiede una vera pregiudizialità tecnica e una motivazione concreta sul nesso tra il procedimento asseritamente pregiudicante e quello pregiudicato; un richiamo generico alla pendenza di altro procedimento non è sufficiente.
- Il provvedimento di sospensione adottato in sede di ricusazione può essere censurato con regolamento di competenza, in quanto la parte ha interesse al controllo sulla conformità dello schema legale del provvedimento per evitare un arresto ingiustificato del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00873/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00876/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00879/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00881/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00885/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_civile · 16 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00886/2026 del 16/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →