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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18390/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione al decreto di espulsione (sanzione alternativa alla detenzione). Venivano dedotti tre motivi: 1) nullità del provvedimento per violazione delle norme sulla capacità del giudice e composizione dei collegi (art. 70, comma 2, ord. giud. e artt. 33 e 34 c.p.) e per incompatibilità, atteso che l'inammissibilità era stata pronunciata dal medesimo magistrato che aveva adottato il provvedimento impugnato; 2) violazione di legge e travisamento dei fatti (art. 606, co.1, lett. b c.p.p.) perché la presunta rinuncia ai termini non sarebbe stata validamente espressa, posto che il ricorrente non comprende la lingua italiana (e ciò sarebbe dimostrato da comunicazioni del difensore rivolte a interpreti in lingua cinese); 3) motivazione apparente e ripetitiva del dispositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il proseguimento del procedimento. La Corte ha ritenuto che il Presidente abbia illegittimamente applicato il rito de plano ex art. 666, comma 2 c.p.p. in un giudizio di impugnazione: l'opposizione al decreto di espulsione rientra tra le impugnazioni e quindi la declaratoria di inammissibilità deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 591 c.p.p. (con ordinanza del giudice dell'impugnazione e, se organo collegiale, dal collegio). La pronuncia presidenziale inaudita altera parte è ammessa solo nelle ipotesi tassative (richiesta manifestamente infondata o mera riproposizione). Per tale motivo di incompetenza funzionale e violazione delle norme sul rito l'atto è stato annullato; la Corte non ha deciso nel merito sui profili relativi alla rinuncia ai termini o alla comprensione linguistica, avendo risolto per nullità procedurale.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 2, ordinamento giudiziario

    Richiamato dal ricorrente in tema di capacità del giudice e composizione del collegio per dedurre incompatibilità; la Corte prende atto dell'eccezione ma decide per vizio procedurale di competenza.

  • art. 33 cod. pen.

    Citato in relazione alle norme sull'incapacità o incompatibilità del giudice; dedotto come fondamento dell'eccezione di nullità.

  • art. 34 cod. pen.

    Analogamente richiamato in tema di incompatibilità e capacità del giudice; la Corte valuta la questione alla stregua della normativa sulla composizione e capacità del giudice.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente la declaratoria de plano di inammissibilità per il ricorso introduttivo; la Corte afferma che tale forma non è esportabile al giudizio di impugnazione e che il Presidente non poteva avvalersene per dichiarare inammissibile l'opposizione all'espulsione.

  • art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma collegata che consente provvedimenti presidenziali inaudita altera parte; la Corte sottolinea i limiti di tale strumento nel giudizio di impugnazione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma ritenuta pienamente applicabile al giudizio di opposizione al decreto di espulsione: esclude l'uso dell'art. 666, comma 2 nel giudizio di impugnazione e stabilisce che l'inammissibilità in sede di impugnazione sia dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione e, se organo collegiale, dal collegio.

  • art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato per qualificare la materia (espulsione) e per confermare che l'opposizione contro provvedimenti in materia di espulsione rientra nel genus delle impugnazioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per dedurre violazione di legge e travisamento dei fatti (in relazione alla presunta non validità della rinuncia ai termini); la Corte non si è pronunciata sul merito di questo motivo avendo deciso per nullità procedurale di competenza.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Menziionato nel ricorso in connessione al secondo motivo (valutazioni dei fatti/prove); la Corte non ha esaminato il merito collegato a tale norma, avendo risolto per vizio di competenza e forma.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di espulsione è qualificata come impugnazione e quindi non può essere dichiarata inammissibile de plano con decreto presidenziale ex art. 666, comma 2 c.p.p., salvo i casi tassativi di manifesta infondatezza o mera riproposizione.
  • In sede di impugnazione l'inammissibilità deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 591 c.p.p.: con ordinanza dal giudice dell'impugnazione e, se organo collegiale, dal collegio; decisioni presidenziali inaudita altera parte sono dunque eccezionali.
  • Se lo stesso magistrato che ha adottato il provvedimento impugnato decide sull'inammissibilità dell'opposizione ciò può integrare un vizio di incompetenza funzionale o di incompatibilità che giustifica l'annullamento del provvedimento.
  • La presunta rinuncia ai termini da parte del ricorrente deve risultare chiara e valida: difficoltà linguistiche o assenza di adeguata informazione/interprete possono rendere invalida una tale rinuncia e vanno valutate dal giudice titolare del merito.
  • I provvedimenti emessi inaudita altera parte nel giudizio di impugnazione sono ammessi solo entro limiti ristretti; la motivazione deve essere adeguata e indicare le ragioni della declaratoria di inammissibilità.
  • In presenza di un vizio procedurale di competenza il rimedio della Corte può essere l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti all'organo competente per la prosecuzione, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento del contraddittorio.

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