Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18328/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi denunciavano, in sintesi: per De Cesare vizi di motivazione e travisamento della prova (riferiti al certificato medico del padre e alle dichiarazioni rese in interrogatorio), contestazione della qualificazione dei fatti come evasione (art. 385 c.p.) e resistenza a P.U. (art. 337 c.p.), richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e censura per omessa informazione sulle pene sostitutive (art. 545-bis c.p.p.). Per Russi dedotte carenze motivazionali rispetto a memoria difensiva depositata, contestazione della sussistenza del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) e del dolo, richiesta di riconoscimento di stato d'ira o provocazione (art. 62 n.2 c.p.), censura sulla recidiva e sulla determinazione della pena (art. 576 e art. 99 c.p. e art. 62-bis/133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi in gran parte aspecifici o preclusi, richiamando i limiti del sindacato di legittimità (in particolare la regola della "doppia conforme" e i limiti al travisamento della prova). In diritto la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito sulle circostanze di fatto (presenza in strada, mancata preventiva comunicazione dell'uscita, reazioni violente, prova della consapevolezza dell'uscita non consentita, dolo generico per la violenza privata, corretto riconoscimento della recidiva infraquinquennale prendendo a riferimento la definitiva delle sentenze pregresse, esclusione della provocazione putativa). Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali, al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile come liquidate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Riferito al reato di evasione: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'uscita non consentita valutando gli atti di polizia giudiziaria; la Cassazione conferma che la verifica sui fatti è rimessa al giudice di merito e che censure meramente ricostruttive sono inammissibili in Cassazione.

  • art. 337 cod. pen.

    Riferito al reato di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte d'appello ha ritenuto provata la volontà del ricorrente di opporsi agli agenti; Cassazione ritiene la censura meramente oppositiva e quindi inammissibile.

  • art. 610 cod. pen.

    Violenza privata: la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà di costringere qualcuno con violenza); Cassazione richiama che non è necessario il fine specifico del comportamento per configurare il reato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto precluse o infondate le doglianze sulla sua applicazione da parte dei ricorrenti.

  • art. 59, terzo comma, cod. pen.

    Ricordato in relazione alla provocazione putativa: se l'agente erroneamente ritiene sussistere una circostanza attenuante, questa non opera a suo favore; pertanto non è riconosciuta la provocazione quando il fatto ingiusto non sia realmente sussistente.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Rimarcata la disciplina sulle pene sostitutive in appello: la Corte d'appello può applicare pene sostitutive anche d'ufficio, ma il consenso dell'imputato e i termini procedurali devono essere rispettati; la censura è stata giudicata preclusa perché non svolta in appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale per la sintesi dei motivi di ricorso; la Cassazione si è attenuta ai criteri di sintesi richiesti.

  • art. 585 cod. proc. pen. (commi 1,4,5)

    Richiamata nella valutazione dei limiti alle questioni nuove in appello: le memorie difensive non possono introdurre doglianze nuove eccedenti i motivi di gravame, il che giustifica l'inammissibilità o l'inutilità di censure basate su memorie tardive o non devolute.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamata per la disciplina transitoria relativa all'applicazione delle pene sostitutive; la Corte ha ricordato i termini e le modalità per richiedere la sostituzione della pena.

  • art. 576 e art. 99 cod. pen.

    Invocate in relazione alle aggravanti e al calcolo della recidiva e della pena; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della recidiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti, salvo i casi di travisamento della prova efficacemente dimostrato (limite della "doppia conforme").
  • Le censure generiche o aspecifiche sulla motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare concretamente l'atto omesso o l'errore logico giuridico.
  • L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità: va dimostrato l'effetto concreto sulla congruità della motivazione e i limiti introdotti dalle preclusioni procedurali.
  • Per misure cautelari come gli arresti domiciliari, l'adempimento formale (es. preventiva comunicazione alle forze dell'ordine) non è mero dettaglio: l'assenza di tale comunicazione può essere valorizzata dal giudice di merito come indice dell'uscita non autorizzata.
  • La provocazione putativa (errore sulla sussistenza del fatto ingiusto attribuito alla vittima) non legittima l'applicazione dell'attenuante della provocazione; l'errore non si traduce in diminuzione della responsabilità ai sensi dell'art. 59, terzo comma.
  • La recidiva infraquinquennale si calcola, ai fini dell'aggravamento, prendendo a riferimento la data di passaggio in giudicato delle sentenze pregresse, non la data di commissione dei reati antecedenti.
  • Richieste di applicazione di pene sostitutive in appello richiedono attenzione ai termini e, ove necessario, al consenso dell'imputato nei tempi processuali previsti; omissioni difensive in tal senso possono precludere la valutazione favorevole.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.