Cassazione Penale, Sentenza n. 18325/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per corruzione propria e reati connessi decise in appello. Morgillo censura violazione del principio di correlazione accusa-sentenza e la riqualificazione dei fatti tramite art. 117 c.p. (conseguente diversa qualificazione soggettiva e più gravosa), nonché l'utilizzabilità delle intercettazioni. Talone deduce vizi relativi alle intercettazioni (presunta assenza di connessione tra reati), carenze probatorie circa l'accordo corruttivo, criticità nell'attribuzione delle utilità (versamento di 2.000 euro) e nella qualificazione di taluni fatti (art. 319 quater, turbativa d'asta). Scollo deduce la prescrizione del reato (calcolo dei termini secondo la normativa previgente alla L. n.69/2015), la mancanza di atti contrari ai doveri d'ufficio e dell'elemento sinallagmatico in rapporto alle utilità (vini, assunzione), la illegittima confisca di euro 16.402 e la illegittima partecipazione solidale al risarcimento delle parti civili; contesta inoltre la legittimazione della parte civile Cittadinanza Attiva.
La decisione
La Cassazione ritiene non manifestamente infondati i ricorsi e, dopo aver esaminato i profili, dispone: per Morgillo — annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento agli effetti penali perché il reato (corruzione propria) è estinto per prescrizione (reato commesso tra ott.2013 e mar.2014); conferma delle statuizioni civili. Per Talone — il ricorso non è inammissibile; la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata a fini penali perché il reato è estinto per prescrizione; conferma delle statuizioni civili. Per Scollo — parziale accoglimento: i fatti come risultano dalle sentenze di merito vanno ricondotti alla fattispecie meno grave dell'art. 318 c.p. (anziché quella più grave contestata), ma anche per Scollo il reato, commesso tra nov.2013 e mar.2014, è dichiarato estinto per prescrizione; annullamento senza rinvio anche della confisca di euro 16.402 (la somma è stata qualificata come prezzo/utile spettante a terzi e non come profitto acquisito dal ricorrente); annullamento della solidarietà passiva dei diversi imputati verso le parti civili; conferma delle statuizioni civili residue o loro riesame limitato ove espressamente previsto. Inoltre, sono state rigettate le censure generiche sulla inutilizzabilità delle intercettazioni quando non specificate: il ricorrente deve indicare le conversazioni controverse e dimostrarne l'incidenza decisiva sul giudizio (prova di resistenza).
Norme richiamate
Norma relativa alla corruzione propria evocata nella qualificazione delle condotte; utilizzata dai giudici di merito per inquadrare le fattispecie di corruzione attribuite ai pubblici ufficiali.
Norma relativa alla corruzione dell'incaricato di pubblico servizio; la sentenza di primo grado aveva ritenuto che questa fattispecie potesse essere assorbita nel più grave reato contestato al pubblico ufficiale.
Richiamato in relazione alla 'estensione' della responsabilità per mutamento del titolo in ragione dell'unità del fatto concorsuale; la Corte segnala criticità interpretative e necessità di chiarezza sulla struttura unitaria o plurima del patto corruttivo.
Richiamato come possibile chiave di lettura (concorso nei reati) qualora il fatto fosse stato unico e unitario tra più partecipi; la Corte chiede chiarezza sul perché non sia stato applicato.
Citata dalle difese in relazione a una possibile scriminante (esclusione della responsabilità); i giudici di merito avevano escluso l'applicazione per le posizioni autonome degli imputati.
Norma sulla connessione dei reati ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni; i ricorrenti hanno contestato la mancanza di connessione, ma la Corte ha applicato i principi consolidati richiedendo specificità nella censura.
art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al regime delle nullità e al principio per cui la nullità di un atto non comporta automaticamente l'inutilizzabilità di tutti gli atti successivi; la Corte distingue l'inutilizzabilità diretta da quella derivata e richiede argomentazioni specifiche.
Norma evocata da Talone (contestata la mancata riconduzione dei fatti a questa fattispecie); la Corte non accoglie la rilettura alternativa fondata su diversa qualificazione penale.
Norma (corruzione per l'esercizio della funzione) applicata dalla Cassazione per la riqualificazione della posizione di Scollo: i fatti, per come provati, riconducibili a questa fattispecie meno grave.
Norme sulla legittimazione delle parti civili; Scollo aveva contestato la legittimazione di Cittadinanza Attiva, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non decisive.
Riferimento normativo utilizzato nella discussione sul calcolo dei termini di prescrizione: i ricorrenti chiedevano l'applicazione della disciplina previgente alla L. n.69/2015 per la determinazione del termine prescrizionale.
Richiamato nella controversia sulla confisca per equivalente, con osservazione sul divieto di retroattività rispetto all'irrogazione della misura in relazione alla prescrizione.
Massime di principio
- Quando l'imputazione riguarda più soggetti con qualifiche differenti (pubblico ufficiale vs incaricato di pubblico servizio) è essenziale che l'atto di accusa delinei chiaramente se si tratta di un unico patto corruttivo unitario (art. 110 c.p.) o di più patti autonomi; l'uso di art. 117 c.p. richiede motivazione chiara per evitare violazioni del principio di correlazione accusa-sentenza.
- Le intercettazioni: chi impugna per inutilizzabilità deve indicare esattamente le conversazioni ritenute vizianti e dimostrare la loro incidenza decisiva sul convincimento (c.d. 'prova di resistenza'); censure generiche sono inammissibili.
- Sull'uso delle captazioni disposte per reati diversi, occorre dimostrare la connessione tra i reati ai fini della utilizzabilità; la giurisprudenza limita la diffusività dell'inutilizzabilità derivata.
- Calcolo della prescrizione: va fatto con riferimento alla cornice edittale e alla normativa applicabile al tempo del fatto; vanno inoltre considerate tutte le sospensioni e gli eventi che interrompono o sospendono il termine. Se il reato è estinto per prescrizione la Corte può annullare senza rinvio gli effetti penali pur confermando talune statuizioni civili.
- Confisca e profitto del reato: non è legittimo confiscare somme che non costituiscono profitto conseguito dal condannato (es. prezzo conseguito da terzi); bisogna qualificare correttamente se la somma è profitto, prezzo o utilità attribuibile materialmente al destinatario della misura.
- Responsabilità civile e solidarietà: la condanna in solido richiede un rapporto di interdipendenza efficiente tra le condotte che abbiano concorso a produrre lo stesso danno; non può essere automatica fra imputati per fatti diversi senza adeguata motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito proporre semplici ricostruzioni alternative dei fatti già valutati dal merito; il sindacato è limitato a verificare vizi di motivazione, incompletezza della valutazione probatoria o errore di diritto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18276/2025 del 15/05/2025
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18326/2025 del 15/05/2025
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18327/2025 del 15/05/2025
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18328/2025 del 15/05/2025
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18331/2025 del 15/05/2025
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18332/2025 del 15/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →