Cassazione Penale, Sentenza n. 18276/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna inflitta per omicidio colposo (art. 589, commi 2 e 3 c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione e illogicità in relazione alla mancata considerazione delle difese relative alla presenza di una minicar e di zone d'ombra che avrebbero impedito di avvistare il pedone; 2) errata valutazione della prova dello stato di alterazione per assunzione di stupefacenti, sostenendo che si è basata unicamente sull'analisi delle urine (insufficiente a dimostrare l'alterazione al momento del sinistro) e che avrebbe dovuto operarsi l'assoluzione per evidenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 3) omessa motivazione rispetto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in ragione dell'estinzione per prescrizione del reato concorrente (art. 187 c.d.s.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado formano un corpo unico e che il ricorrente non ha posto in rilievo un difetto di motivazione manifesto o una illogicità tale da travolgere le valutazioni del merito. Sull'elemento della distrazione dovuta alla minicar e sulle zone d'ombra, i giudici di merito avevano già valutato tali circostanze e ritenuto prevedibile la presenza di pedoni, evidenziando altresì che la velocità non era adeguata alle condizioni ambientali. Quanto allo stato di alterazione, la Corte ha ricordato che l'esame delle urine da solo non basta a provare l'attualità dell'alterazione, ma i giudici di merito hanno fondato la valutazione su un complesso di elementi sintomatici e tecnici. L'assoluzione per evidenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non è possibile perché non sussisteva la immediata certezza richiesta dalla norma. La mancata richiesta della sospensione condizionale in sede di appello esclude il rimprovero in cassazione. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma applicata per la configurazione del reato di omicidio colposo dovuto a violazione delle norme sulla circolazione stradale; la Corte ha confermato che responsabilità deriva da guida inadeguata rispetto alle condizioni ambientali e prevedibilità della presenza di pedoni
Riferita in relazione allo stato di alterazione per stupefacenti; il reato relativo alla guida in stato di alterazione è stato dichiarato estinto per prescrizione, ma la Corte ha valutato separatamente l'aggravante ai fini della responsabilità
Richiamata nella parte relativa all'assoluzione per evidente insussistenza del fatto: la Corte ha precisato che l'art.129 c.p.p. richiede che l'insussistenza emerga 'ictu oculi' dagli atti, senza necessità di approfondimenti, condizione non realizzata nel caso in esame
Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena: la Corte ha ricordato che il mancato esercizio del potere di ufficio in appello non può essere censurato in cassazione se il beneficio non è stato richiesto in appello dall'imputato
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limite del sindacato in cassazione sulla motivazione: la Corte ha confermato che non è consentito al giudice di legittimità rivedere valutazioni di fatto o sostituirsi al giudice del merito con una diversa ricostruzione
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
Richiamata come norma di rito per la formulazione dei motivi di cassazione: il ricorso è stato esaminato alla luce delle regole di ammissibilità previste dalla disposizione
Massime di principio
- Quando vi sono sentenze conformi di primo e secondo grado, la loro motivazione si integra: il ricorrente deve confrontarsi con entrambe e dimostrare un vizio manifesto, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti; per censurare la motivazione occorre dimostrare una carenza o incoerenza manifesta, non semplicemente proporre una ricostruzione alternativa plausibile.
- L'esito positivo delle analisi delle urine non è, di per sé, idoneo a provare l'attualità dello stato di alterazione al momento del fatto: occorrono anche segni sintomatici e dati concreti rilevati al momento dell'evento.
- Per ottenere l'assoluzione per evidenza (art. 129 c.p.p.) è necessario che l'insussistenza del fatto emerga in modo immediato e incontestabile dagli atti ('ictu oculi'); in presenza di elementi che richiedono valutazione probatoria la norma non è applicabile.
- La mancata richiesta, in sede di appello, di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) preclude in genere la critica per omessa concessione in sede di cassazione.
- In caso di investimento di pedone, per escludere la responsabilità del conducente è necessario che il comportamento del pedone sia stato eccezionale, imprevedibile e da solo sufficiente a causare l'evento; altrimenti grava sull'automobilista l'obbligo di moderare la velocità e controllare il veicolo rispetto alle condizioni di visibilità e fondo stradale.
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