Ordinanza n. 13551/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, giudizio di NON IDONEITÀ espresso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici, in data 21.4.2026, nell’ambito della procedura di assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, pubblicato in pari data, con la seguente motivazione: “Deficit del visus naturale (OD 02; OS 01) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. “c” del D.M. n. 198 del 30.06.2003; per l’accertamento - del diritto del ricorrente a proseguire le prove attitudinali previste dal bando di concorso, finalizzate all’ammissione al corso di formazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per deficit del visus naturale espresso nell'ambito del concorso per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici del Ministero dell'Interno lo ha giudicato non idoneo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. n. 198 del 30 giugno 2003, per un deficit del visus naturale indicato nei valori OD 02 e OS 01. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto a proseguire le prove attitudinali del concorso. A sostegno della domanda ha prodotto documentazione sanitaria, contestando implicitamente la correttezza dell'accertamento medico posto a fondamento dell'esclusione. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR, senza anticipare alcuna valutazione definitiva sul merito, ha ritenuto opportuno disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., considerata la documentazione sanitaria prodotta e le peculiarità del caso. La verificazione è stata affidata alla Commissione sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. Il Ministero dovrà fornire la documentazione necessaria, comprese le regole del bando e i criteri tecnici applicabili. Il verificatore dovrà accertare l'eventuale esistenza del deficit del visus naturale, stabilire se esso costituisca causa di esclusione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. n. 198/2003 e formulare il giudizio di idoneità o non idoneità rispetto a tale profilo. In caso di difformità tra l'accertamento concorsuale e la verificazione, dovrà inoltre verificare se il visus riscontrato sia riconducibile a interventi medico-chirurgici correttivi successivi alla visita concorsuale. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione e il verbale dovranno essere depositati telematicamente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stato ordinato al ricorrente di notificare il provvedimento entro cinque giorni al Ministero, anche presso la sede reale, e al verificatore. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026; la decisione sulle spese è stata riservata all'esito della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplinano, rispettivamente, la verificazione e gli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo; sono stati posti a fondamento dell'affidamento a un organo tecnico indipendente dell'accertamento sull'idoneità psico-fisica.
art. 3, comma 1, lettera c), D.M. n. 198 del 30 giugno 2003
Deficit del visus naturale (OD 02; OS 01)
È la disposizione tecnica richiamata nel giudizio di non idoneità e costituisce il parametro rispetto al quale il verificatore dovrà stabilire se il deficit del visus naturale sia causa di esclusione dal concorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica in una procedura concorsuale richiede un accertamento tecnico specialistico, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidandola a un organo tecnico terzo rispetto all'amministrazione che ha adottato l'atto, riservando ogni valutazione sul merito all'esito dell'incombente.
- La verificazione sull'idoneità concorsuale deve essere parametrata alle regole del bando e ai criteri tecnici applicabili alla procedura, e deve chiarire sia la sussistenza della condizione sanitaria sia la sua effettiva rilevanza quale causa di esclusione.
- Qualora emerga una difformità tra l'accertamento sanitario svolto in sede concorsuale e quello effettuato in verificazione, l'indagine tecnica deve stabilire se la diversa condizione riscontrata dipenda da interventi medico-chirurgici correttivi eseguiti dopo la visita concorsuale.
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