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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36552/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1° luglio 2026 pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva accolto il concordato proposto dalle parti e, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2025, rideterminato nella misura concordata la pena inflitta all’imputato per il reato ascrittogli, confermando nel resto la decisione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto al reato. Non è riportata nel testo la specifica qualificazione del reato né la misura della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., perché diretto a censurare la determinazione della pena dopo un concordato in appello, perciò fondato su motivi non consentiti. La natura consensualistica e la funzione deflattiva dell’istituto precludono tali censure, salvo che sia stata applicata una pena illegale, ipotesi esclusa nel caso concreto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano dedotti vizi attinenti alla determinazione della pena salva l'ipotesi – che non ricorre pacificamente nel caso in esame – di applicazione di pena illegale, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva

    Il concordato in appello preclude il ricorso per cassazione volto a contestare la determinazione della pena, salvo il caso di applicazione di una pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

    Il ricorso fondato su motivi non consentiti può essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di una ragione per escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, contro una sentenza pronunciata all’esito di concordato in appello, censuri la determinazione della pena, salvo che deduca l’applicazione di una pena illegale.
  • La natura consensualistica e la funzione deflattiva del concordato in appello impediscono di rimettere in discussione in cassazione la congruità della pena concordata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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