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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13169/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 14/01/2025 che, in accoglimento dell'appello della Procura, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (precedentemente disposta dal GUP dopo condanna in abbreviato) con la custodia in carcere. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 274 e 275 comma 3 c.p.p., lamentando l'assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari: sosteneva che il fattore tempo (ultimi reati risalenti al gennaio 2022; sodalizio disvelato prima del 28/06/2023), la mancata prova di contatti recenti con i coimputati, la sua posizione personale (di fatto incensurato, ammissione dei fatti, esclusione dell'aggravante della transnazionalità e assoluzioni parziali) e la non adeguatezza della custodia in carcere impedivano la conferma della misura più afflittiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i reati ex art. 74 d.P.R. 309/90; tale presunzione non è stata superata dalla difesa. Il Tribunale del riesame aveva motivato la scelta sulla base della gravità e dell'imponenza dell'attività illecita, del ruolo apicale e della specifica professionalità dell'imputato, dei contatti internazionali e dei profitti illeciti, nonché dell'entità della pena inflitta in primo grado, ritenendo il fattore tempo non idoneo da solo a scalfire i legami con i canali di approvvigionamento e la rete di clienti. Pertanto è stata confermata la custodia in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Reato associativo in materia di stupefacenti: la sua individuazione come titolo cautelare attiva la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti: rilevante per definire la gravità del fatto e il quadro indiziario che giustifica esigenze cautelari.

  • art. 274 c.p.p.

    Elenca le esigenze cautelari (in particolare pericolo di fuga e di reiterazione). Il ricorso contestava la mancata verifica della loro attualità e concretezza; la Corte ha ritenuto che, nel caso di reati soggetti alla presunzione dell'art. 275 comma 3, tali esigenze si presumono sussistenti salvo prova contraria.

  • art. 275 comma 3 c.p.p.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati indicati, tra cui l'art. 74 d.P.R. 309/90. La Corte ha confermato che tale presunzione prevale sulla disciplina generale dell'art. 273 c.p.p. e che spetta alla difesa fornire prova contraria mediante elementi concreti e attuali.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma generale sulla valutazione delle esigenze cautelari (criteri di attualità e concretezza). La Corte ha affermato che non prevale sull'art. 275 comma 3, norma speciale, quando il titolo cautelare rientra nelle ipotesi ivi contemplate.

  • art. 275 comma 1-bis c.p.p.

    Rilevata dalla Corte come fattore integrativo nella valutazione delle esigenze cautelari: la valutazione deve considerare anche elementi sopravvenuti, fra cui l'esito del primo grado e le modalità del fatto.

  • art. 28 Reg. Es. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di comunicazione alla Cancelleria dopo la decisione; riguarda modalità esecutive procedurali conseguenti al provvedimento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per reati ex art. 74 d.P.R. 309/90 opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275 comma 3 c.p.p.): la misura carceraria è considerata giustificata salvo che la difesa produca elementi concreti e attuali che la confutino.
  • Il fattore tempo (intervallo tra ultimi fatti contestati e momento della decisione) da solo raramente è sufficiente a superare la presunzione: occorre dimostrare la reale e verificabile rottura dei vincoli associativi e dei rapporti con canali di approvvigionamento e clientela.
  • Elementi decisivi per confermare la custodia sono la gravità e l'estensione dell'attività illecita, il ruolo apicale o professionale nell'organizzazione, i contatti internazionali e l'entità della pena già inflitta in primo grado.
  • La difesa deve offrire una valutazione complessiva e prove positive di disengagement (es. documentazione che dimostri l'assenza di contatti recenti, attività lecite stabili, impossibilità oggettiva di reiterare reati) per superare la presunzione relativa.
  • Il giudice deve motivare tenendo conto sia degli elementi emersi nelle indagini sia di quelli sopravvenuti (esito del processo di primo grado); la valutazione della 'pericolosità cautelare' riguarda la possibilità di reiterare reati della stessa specie, non necessariamente lo stesso fatto.

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