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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35087/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di 41 avvisi di liquidazione relativi all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili (I.n.v.i.m.) ex art. 26 d.l. 55/1983, emessi in relazione a immobili di proprietà della Santa Sede. L'APSA sosteneva di avere diritto all'esenzione perché qualificabile come "beneficio ecclesiastico" secondo il Concordato, il diritto canonico e la normativa nazionale (tra cui art. 8, comma 3, legge n. 904/1977), essendo ente deputato all'amministrazione dei beni della Santa Sede e al reperimento dei fondi per la Curia romana. Il Ministero eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: l'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 904/1977 va interpretata restrittivamente e si applica ai "benefici ecclesiastici" nella nozione tradizionale (secondo il canone 1409 del codice di diritto canonico del 1917) ossia enti con dote/patrimonio autonomo, officium destinato al sostentamento del titolare pro tempore e erezione canonica; l'APSA non soddisfa tali requisiti. Inoltre sussiste la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 28 della legge n. 222/1985 secondo cui i benefici ecclesiastici dovevano essere estinti e convertiti in istituti per il sostentamento del clero entro il 30/9/1986; l'APSA non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione. Né l'APSA rientra negli istituti per il sostentamento del clero (art. 45 l. n. 222/1985) né negli "enti rappresentativi" o enti religiosi riconosciuti ai sensi dell'art. 33, comma 10, legge n. 388/2000. La Corte ha quindi affermato il principio di diritto che l'esenzione INVIM prevista per i "benefici ecclesiastici" non si applica all'APSA. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 26 maggio 1983, n. 55 (art. 26)

    Norma di riferimento per gli avvisi di liquidazione relativi all'I.n.v.i.m. straordinaria; contestazione fondata su tale imposta.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (art. 3)

    Prevede esenzioni dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; la disciplina e le esenzioni rilevano ai fini della controversia.

  • Legge 16 dicembre 1977, n. 904 (art. 8, comma 3)

    Prevede l'esenzione decennale dall'INVIM per gli immobili appartenenti ai "benefici ecclesiastici"; la Corte la interpreta restrittivamente limitandone l'applicazione ai benefici congruabili secondo la giurisprudenza e il Concordato.

  • Concordato tra la Santa Sede e l'Italia 11 febbraio 1929 (art. 2; art. 29, comma 2, lett. a)

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto all'esenzione; la Corte valuta l'incidenza del Concordato nel contesto normativo ma ritiene che il riconoscimento fiscale dell'esenzione debba avvenire nei limiti previsti dalla normativa tributaria e dalla giurisprudenza.

  • Legge 20 maggio 1985, n. 222 (art. 21, art. 28, art. 45)

    Art. 28 ha stabilito l'abolizione dei benefici entro il 30/9/1986 e il trasferimento del patrimonio agli Istituti per il sostentamento del clero; la Corte ne deduce la presunzione iuris tantum di assenza della natura beneficiale per gli enti operanti dopo tale termine. Art. 45 estendeva talune disposizioni ai nuovi istituti; la Corte esclude che l'APSA rientri in tali istituti.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 33, comma 10)

    Ha previsto l'esenzione dall'INVIM per gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose con personalità giuridica e per gli enti riconosciuti; la Corte osserva che tale norma non si applica all'APSA, che non è un ente rappresentativo o un ente religioso riconosciuto ai sensi delle intese.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (art. 2, comma 2)

    Stabilisce l'esenzione per l'incremento di valore dei fabbricati indicati nel Trattato lateranense; la ricorrente non ha allegato che gli immobili rientrassero in quelle categorie.

  • Codice di diritto canonico (can. 1409 del 1917; can. 361 del codice attuale citato dalla ricorrente)

    Usati come parametri dalla giurisprudenza per definire la nozione di 'beneficio ecclesiastico' (can. 1409 1917) e per argomentare la natura e le funzioni dell'APSA; la Corte valuta tali riferimenti ma richiede il collegamento alla disciplina fiscale nazionale.

  • Codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 3; art. 384, ultimo comma)

    Art. 360 n.3 invocato per il motivo di diritto; art. 384 citato per integrare la motivazione della sentenza impugnata.

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (riforma del Ministero e istituzione agenzie fiscali)

    Richiamato per dirimere la questione di legittimazione a stare in giudizio del Ministero in processi iniziati prima della data di operatività delle agenzie fiscali; la Corte conferma la legittimazione concorrente del Ministero.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali (come l'esenzione INVIM) vanno interpretate restrittivamente: l'onere probatorio spetta a chi invoca l'esenzione.
  • Per qualificare un ente come "beneficio ecclesiastico" è necessario dimostrare gli elementi tipici (patrimonio autonomo/dote, destinazione perpetua al sostentamento del titolare pro tempore, erezione canonica); l'assenza anche di uno solo di tali elementi preclude l'agevolazione.
  • La legge n. 222/1985 ha introdotto una presunzione iuris tantum di estinzione dei benefici ecclesiastici e il trasferimento dei patrimoni agli istituti per il sostentamento del clero; chi opera dopo il termine previsto deve fornire prove per superare la presunzione contraria.
  • Le esenzioni previste per gli "enti rappresentativi" di confessioni religiose (legge n. 388/2000, art. 33, comma 10) si applicano solo a soggetti che rientrano chiaramente nelle categorie normative (personalità giuridica e/o riconoscimento), non automaticamente a enti della Santa Sede o ad organismi amministrativi ad essa collegati.
  • In controversie tributarie la legittimazione a resistere può spettare al Ministero anche per processi iniziati prima della riforma delle agenzie fiscali; è necessario verificare la tempistica di instaurazione del giudizio.
  • In casi analoghi: verificare documentazione formale (atti di erezione canonica, contabilità patrimoniale autonoma, norme istitutive), eventuali contributi statali o natura congruabile del beneficio, e valutare se la denominazione dell'ente corrisponde alla categoria normativa che legittima l'esenzione.

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