Cassazione Penale, Ordinanza n. 05114/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo unico non rispettava i requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo generico e indeterminato, perché non conteneva le ragioni di diritto né gli specifici dati di fatto posti a base delle singole censure; ciò non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle censure; in difetto, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo generico o indeterminato e non consentono di individuare con precisione le censure mosse alla decisione impugnata.
- L'onere di specificità del motivo impone di esporre sia le ragioni di diritto sia i dati di fatto posti a base delle doglianze; la mera denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, senza correlazione concreta alla decisione, non è sufficiente.
- La genericità del motivo impedisce al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato sulla responsabilità, sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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