Cassazione Civile, Sentenza n. 07310/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2013 per immobili non dichiarati; la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi e, in memoria, ha dichiarato di aver aderito alla "rottamazione-quater" (legge n.197/2022) chiedendo la sospensione del processo o la dichiarazione di estinzione a seguito dell'adesione e del pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto l'eccezione del Comune di inammissibilità del ricorso (art. 366 c.p.c.), ritenendo il ricorso sufficientemente specifico. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio in ragione dell'adesione alla rottamazione-quater, ritenendo perfezionata la procedura ai sensi dell'art. 12‑bis del d.l. n.84/2025 (convertito nella l. n.108/2025) con la presentazione della dichiarazione di adesione, la comunicazione dell'esito da parte della riscossione e il pagamento della prima o unica rata. Le spese sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate. È inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Il requisito di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione non va interpretato in modo eccessivamente formalistico; il ricorso è ammissibile se indica i fatti e le norme violate e richiama il contenuto degli atti rilevanti.
l. n. 197 del 2022 (rottamazione-quater)
Il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo collegata alla procedura di definizione agevolata: non è richiesto il pagamento integrale previsto dal piano rateale per l'estinzione, ma il perfezionamento della procedura amministrativa e il riscontro dei pagamenti effettuati.
art. 12‑bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. l. n. 108 del 2025
Per il perfezionamento della procedura ai fini dell'estinzione del giudizio pendente è sufficiente la presentazione della dichiarazione di adesione, la comunicazione dell'esito da parte della Riscossione e il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute.
Le disposizioni che prevedono oneri a carico della parte soccombente in caso di impugnazione infondata o inammissibile non si applicano quando il giudizio viene dichiarato estinto per adesione a definizione agevolata.
Cass. civ., n. 24428 del 11/09/2024
Orientamento confermato secondo cui la definizione agevolata affidata all'agente della riscossione comporta estinzione del processo con il perfezionamento amministrativo della procedura, senza necessità di saldo integrale immediato.
Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non deve essere applicato in modo eccessivamente formalistico e non richiede l'integrale trascrizione di tutti gli atti richiamati quando il contenuto degli stessi è puntualmente indicato nel ricorso.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata (rottamazione-quater) può determinare l'estinzione del giudizio pendente se la procedura è perfezionata mediante dichiarazione di adesione, comunicazione dell'Agenzia della Riscossione e pagamento della prima o unica rata; non è necessario il pagamento integrale previsto dal piano rateale per ottenere l'estinzione.
- In cassazione l'eccezione di inammissibilità per mancata autosufficienza del ricorso ai sensi dell'art. 366 c.p.c. è valutata non in modo eccessivamente formalistico: il ricorso è ammissibile se contiene l'indicazione dei fatti, delle norme ritenute violate e richiama gli atti del processo in maniera chiara.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata esclude l'applicazione delle norme che disciplinano le spese in caso di impugnazioni ritenute infondate o inammissibili (art.13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002); le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate salvo diversa statuizione.
- Prassi consigliata: chi intende ottenere l'estinzione deve depositare in giudizio documentazione comprovante l'adesione e il pagamento della prima/ unica rata e chiedere formalmente la declaratoria di estinzione; è utile acquisire la comunicazione ufficiale dell'agente della riscossione che attesti l'esito della procedura.
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