Cassazione Civile, Sentenza n. 07249/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Roma che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ammesso BPCE LEASE al passivo in prededuzione per il controvalore di beni dati in leasing e non restituiti (trasferiti in Norvegia) e aveva altresì disposto l'ammissione di una penale contrattuale. La ricorrente censurava, tra l'altro, la possibilità di "convertire" in opposizione la domanda originaria di restituzione in domanda di ammissione al passivo in prededuzione (mutatio libelli) ai sensi dell'art. 103 l.fall., e la corretta applicazione delle norme sul regime del leasing (art. 72-quater l.fall. e art. 1, commi 136-140, l. 124/2017) in relazione al momento della risoluzione contrattuale e alla sussistenza della penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il sesto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il quinto e assorbito gli altri motivi; ha cassato il decreto del Tribunale di Roma in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa al Tribunale per nuovo esame. Principi affermati: (i) l'art. 103 l.fall. consente la conversione della domanda di restituzione/rivendica in domanda di ammissione al passivo per il controvalore del bene "anche" nei casi di perdita del bene dopo l'acquisizione all'attivo, ma tale conversione è ammessa solo nel corso dell'udienza di verifica dello stato passivo (art. 95) e non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo; (ii) l'art. 72-quater l.fall. è norma endoconcorsuale applicabile alla fattispecie di scioglimento del contratto per scelta del curatore in caso di fallimento e non trova applicazione nella fattispecie considerata; (iii) la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, l. 124/2017 sul leasing finanziario ha efficacia pro futuro e si applica ai contratti quando, al momento della sua entrata in vigore, non si siano già verificati i presupposti della risoluzione: la novella tipizza il grave inadempimento (comma 137) e disciplina obbligatoriamente gli effetti della risoluzione (comma 138), con conseguenze anche sulla operatività delle clausole risolutive contrarie.
Norme richiamate
Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione
Consente la conversione della domanda di restituzione/rivendica in domanda di ammissione al passivo per il controvalore del bene, ma tale conversione può essere esercitata "nel corso dell'udienza di cui all'art. 95" (udienza di verifica dello stato passivo); non è ammessa come novazione della domanda nel giudizio di opposizione.
Individua l'udienza di verifica dello stato passivo quale momento processuale in cui l'art. 103 abilita la modifica della domanda di restituzione in domanda di ammissione al passivo per controvalore.
artt. 93, 98, 99, 101 l. fall.
Quadro delle norme che disciplinano la formazione dello stato passivo, la verifica e il procedimento di opposizione: in assenza di specifica deroga, il giudizio di opposizione è impugnatorio e non consente l'introduzione di nuove domande o la mutatio/libelli.
Norma endoconcorsuale che disciplina gli effetti dello scioglimento del contratto su iniziativa del curatore in caso di fallimento; la Corte sottolinea che la sua applicazione richiede i presupposti tipici (scioglimento per scelta del curatore in costanza di fallimento) e non è applicabile alla fattispecie in cui la risoluzione sia intervenuta prima di tali eventi.
art. 1, commi 136-140, l. 124/2017
Tipizza il contratto di leasing finanziario e disciplina i presupposti e gli effetti della risoluzione per inadempimento (comma 137 definisce il grave inadempimento; comma 138 disciplina gli effetti della risoluzione). La norma ha efficacia pro futuro e si applica ai contratti i cui presupposti risolutori non si siano già verificati prima dell'entrata in vigore; è di portata imperativa rispetto a clausole contrattuali meno favorevoli per l'utilizzatore.
Rilevante per l'insinuazione dei crediti prededucibili: la Corte richiama la possibilità per il titolare di diritto di insinuare il credito prededucibile secondo le regole generali, a fronte della limitazione dell'uso della conversione in sede di opposizione.
La clausola risolutiva espressa resta limitata dagli effetti dello ius superveniens imperativo (l. 124/2017): se la novella ha già disciplinato il fatto generatorio e i suoi effetti, clausole contrarie possono risultare inefficaci ex nunc.
Massime di principio
- La conversione della domanda di restituzione/rivendica in domanda di ammissione al passivo per il controvalore del bene (prededuzione) ai sensi dell'art. 103 l.fall. è ammessa, ma solo nel corso dell'udienza di verifica dello stato passivo (art. 95): non è possibile introdurla per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
- Se il titolare del diritto apprende la mancata acquisizione all'attivo o la perdita del possesso dell'oggetto, deve esercitare la conversione tempestivamente in sede di verifica; in alternativa può valutare l'insinuazione del relativo credito secondo le regole ordinarie (art. 101 e capo V l.fall.).
- La disciplina introdotta dalla l. 124/2017 sul leasing finanziario si applica in via pro futura: essa regola contratti i cui presupposti di risoluzione non si fossero già realizzati prima dell'entrata in vigore della legge; quando applicabile, i commi 137-138 forniscono criteri inderogabili su gravità dell'inadempimento e effetti della risoluzione, limitando l'efficacia di clausole contrarie.
- L'art. 72-quater l.fall. ha natura endoconcorsuale e si applica soltanto alle ipotesi in cui lo scioglimento del rapporto sia determinato dalla scelta del curatore nel contesto del fallimento; non va genericamente esteso a tutte le risoluzioni intervenute in epoca pre o post apertura della procedura.
- Nei contratti di leasing la tempestività e la documentazione delle comunicazioni di risoluzione/revoca e delle date rilevanti (data di dichiarazione di risoluzione, data di apertura della procedura concorsuale, eventuale perdita del possesso) sono decisive per determinare quale regime normativo sia applicabile e la sorte di eventuali penali contrattuali.
- In sede di opposizione allo stato passivo i giudici devono evitare di ammettere nuove domande che costituiscano mutatio/libelli rispetto alle istanze tempestivamente depositate per non compromettere il contraddittorio e la ragionevole durata del procedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 07285/2026 del 26/03/2026
- Sentenza civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 07316/2026 del 26/03/2026
- Sentenza civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 07279/2026 del 26/03/2026
- Sentenza civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 07292/2026 del 26/03/2026
- Sentenza civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 07301/2026 del 26/03/2026
- Sentenza civile · 26 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 07303/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →