Cassazione Penale, Sentenza n. 38802/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Torino (14/11/2023) con due motivi principali: (1) vizio di motivazione e carenza della prova dell'elemento soggettivo (dolo di evasione) ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 74/2000, contestando la valutazione del Tribunale che avrebbe dato eccessivo rilievo all'entità dell'obbligo contributivo e alla pluralità delle omissioni; (2) erronea applicazione delle norme sugli illeciti tributari (artt. 5, 10-bis e 12-bis d.lgs. 74/2000) e vizio nella quantificazione dell'imposta evasa e del profitto del reato, lamentando che i giudici di merito non avrebbero considerato una consulenza tecnica del P.M. che quantificava in misura inferiore l'imposta evasa per il periodo d'imposta 2015. In memoria il difensore ha aggiunto motivo nuovo chiedendo la declaratoria di prescrizione per il capo relativo al 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del dolo richiamando l'elevato ammontare dell'omissione (circa Euro 429.795,66), la scelta volontaria dell'organo amministrativo di non adempiere e il contesto di condotte reiterate distrattive, conformemente alla giurisprudenza che ammette la deduzione del dolo dall'entità dell'evasione e dalla consapevolezza dell'obbligato. Sul secondo motivo ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le doglianze implicavano un riesame delle risultanze di merito (prova e quantificazione), materia non sindacabile in Cassazione; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis), il profitto del reato si identifica nell'intero ammontare del tributo non versato, giustificando la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-bis. I motivi nuovi sono stati anch'essi dichiarati inammissibili; la Corte ha precisato che l'inammissibilità impedisce la formazione di valido rapporto di impugnazione e, dunque, non consente di ottenere la declaratoria di non punibilità per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e ad una sanzione pecuniaria come da dispositivo.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000 art. 5 (omessa dichiarazione)
La Corte conferma che, in tema di omessa dichiarazione, il dolo specifico di evasione può essere desunto dall'entità dell'omissione rispetto alla soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'obbligato dell'ammontare dovuto; tale dolo può anche essere configurato nella forma del dolo eventuale.
d.lgs. 74/2000 art. 10-bis (omesso versamento delle ritenute)
Per l'omesso versamento delle ritenute certificate, il profitto del reato si identifica nell'intero ammontare del tributo non versato (imposta evasa nella sua totalità), ed è quindi parametro per la confisca.
d.lgs. 74/2000 art. 12-bis (sequestro e confisca per reati tributari)
Consente l'adozione di misure ablative sul profitto del reato; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto basata sull'intero ammontare delle ritenute non versate.
cod. proc. pen. art. 444 (patteggiamento e sentenza del giudice)
Richiamata nella motivazione per indicare pregressa sentenza irrevocabile di cui è stato tenuto conto nel calcolo della pena.
cod. proc. pen. art. 606, comma 3
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o genericità dei motivi; la Corte l'ha applicata per estendere l'inammissibilità ai motivi nuovi.
cod. proc. pen. art. 585, quarto comma (ultima parte)
La disposizione, richiamata dalla Corte, stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, impedendo l'ammissione di censure tardive.
Stabilisce le cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che, quando il ricorso è inammissibile e non si forma valido rapporto di impugnazione, non è possibile ottenere la declaratoria delle cause di non punibilità (compresa la prescrizione).
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3: n.18936/2016; n.7000/2017; n.2858/2022, ecc.)
La Corte si è allineata a precedenti decisioni che: a) ammettono la deduzione del dolo dall'entità dell'evasione e dalla consapevolezza; b) identificano il profitto dell'omesso versamento nelle ritenute non versate; c) ribadiscono i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere il riesame delle risultanze di fatto e delle valutazioni probatorie: i motivi che chiedono una rivalutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
- Nel reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico può essere desunto dalla rilevanza quantitativa dell'evasione e dalla consapevolezza dell'obbligato; importi elevati e condotte reiterate rafforzano l'affermazione del dolo.
- Per l'omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis) il 'profitto del reato' è normalmente individuato nell'intero ammontare delle ritenute non versate e costituisce base per confisca ai sensi dell'art. 12-bis.
- Motivi nuovi depositati in Cassazione sono spesso dichiarati inammissibili se non attinenti a questioni di diritto nuove e rilevanti; l'inammissibilità si estende ai nuovi motivi quando l'impugnazione è già manifestamente infondata o generica.
- Se il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile non si può ottenere in quella sede la declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione), perché non si crea un valido rapporto di impugnazione.
- Per contrastare la quantificazione del profitto del reato in sede di impugnazione, la difesa deve proporre specifici profili di diritto o errori di calcolo giuridicamente rilevanti, non semplici contestazioni di merito sulle risultanze della consulenza tecnica.
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