Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 388 - Corte di Giustizia UE

La Corte in merito alla nozione di fornitura di sessioni interattive di natura erotica filmate e trasmesse in diretta via Internet, ai fini dell'applicazione dell'IVA. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 9, paragrafo 2, lettere c) ed e) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 52, lettera a) - Articolo 56, paragrafo 1, lettera k) - Prestazioni di servizi - Luogo delle operazioni imponibili - Riferimento fiscale - Sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse via Internet - Attività ricreativa - Nozione - Luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il luogo di imposizione IVA di servizi consistenti nell'organizzazione e nella fornitura, a pagamento, di sessioni erotiche interattive filmate nelle Filippine e trasmesse in diretta via Internet. L'amministrazione fiscale olandese riteneva che tali prestazioni fossero imponibili nei Paesi Bassi, mentre il sig. X sosteneva che il luogo della prestazione fosse nelle Filippine, dove si trovavano i modelli filmati. La Corte doveva stabilire se il servizio fosse un'attività ricreativa e se rientrasse, invece, tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il servizio costituisce un'attività ricreativa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della sesta direttiva e dell'articolo 52, lettera a), della direttiva IVA. Poiché si tratta di una prestazione complessa organizzata e resa dal sig. X, il servizio si considera materialmente eseguito nel luogo in cui il prestatore ha la sede dell'attività economica o una stabile organizzazione da cui il servizio viene fornito. Nel caso concreto, tale luogo era nei Paesi Bassi. La disciplina speciale dei servizi elettronici non era applicabile, poiché tutti i beneficiari si trovavano nello Stato membro del prestatore. La Corte non ha deciso direttamente la controversia nazionale sulle spese o sull'avviso di rettifica, ma ha fornito al giudice olandese i criteri vincolanti per la decisione finale.

Norme richiamate

  • Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE

    Il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite.

    Le sessioni erotiche interattive trasmesse via Internet costituiscono un'attività ricreativa, anche se i clienti non sono fisicamente presenti nello stesso luogo. La prestazione complessa si considera materialmente eseguita nel luogo in cui il prestatore la organizza e la rende disponibile.

  • Articolo 52, lettera a), della direttiva 2006/112/CE

    Il luogo delle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini è quello in cui la prestazione è materialmente eseguita.

    La disposizione deve essere interpretata nello stesso modo della corrispondente norma della sesta direttiva e conduce, nel caso concreto, all'individuazione dei Paesi Bassi come luogo della prestazione.

  • Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE

    Servizi prestati tramite mezzi elettronici.

    La regola speciale per i servizi elettronici non si applica quando i beneficiari sono tutti situati nello stesso Stato membro del prestatore.

  • Articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112/CE

    I servizi prestati per via elettronica sono localizzati nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione.

    La norma riguarda, nel periodo considerato, servizi forniti a destinatari fuori dall'Unione o a soggetti passivi stabiliti in uno Stato diverso da quello del prestatore. Non era quindi applicabile nel caso concreto.

  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1777/2005

    I servizi prestati tramite mezzi elettronici sono essenzialmente automatizzati, corredati di un intervento umano minimo e impossibili da fornire in assenza della tecnologia dell'informazione.

    La Corte non ha ritenuto necessario decidere se il servizio fosse tecnicamente un servizio elettronico, perché la relativa regola di localizzazione non era comunque applicabile in presenza di beneficiari tutti situati nello Stato del prestatore.

  • Articolo 43 della direttiva 2006/112/CE

    Il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione.

    La regola generale coincideva, nel caso concreto, con il risultato ottenuto applicando la regola speciale sulle attività ricreative: la prestazione era localizzata nei Paesi Bassi.

Massime di principio

  • Per qualificare un servizio ai fini IVA occorre considerare la prestazione complessiva fornita dal prestatore, non isolare singole componenti dell'attività o il luogo in cui materialmente operano alcuni collaboratori.
  • Un servizio online può costituire un'attività ricreativa anche senza presenza fisica dei clienti e senza un unico luogo fisico di svolgimento.
  • Quando il prestatore organizza, gestisce e rende possibile l'accesso a una prestazione interattiva via Internet dalla propria sede, il luogo della prestazione può essere individuato nella sede economica o nella stabile organizzazione del prestatore.
  • La presenza dei performer o dei collaboratori in un altro Stato non determina necessariamente il luogo IVA della prestazione complessa resa al cliente.
  • Le regole speciali sui servizi elettronici non si applicano automaticamente a ogni servizio fornito via Internet: occorre verificare sia la natura tecnica del servizio sia i requisiti soggettivi e territoriali previsti dalla norma.
  • In situazioni analoghe, bisogna verificare prima le regole speciali applicabili alla natura del servizio e solo successivamente ricorrere alla regola generale; le disposizioni speciali non sono necessariamente eccezioni da interpretare restrittivamente.
  • La soluzione territorialmente corretta deve evitare doppie imposizioni o non imposizioni e offrire un criterio pratico, verificabile e razionale per la riscossione dell'IVA.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.