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Sentenza

Sentenza n. 9722/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del d.m. 6 luglio 2022 e del d.m. 6 ottobre 2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; - della d.d. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022, Codice CIFRA:005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da New medical solution s.r.l. il 3 aprile 2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell’8 febbraio 2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da New medical solution s.r.l. il 17 novembre 2023: - della deliberazione della giunta regionale della Regione Basilicata n. 444 del 28 luglio 2023, ad oggetto: «Approvazione e aggiornamento degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 - 2018 ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 9-bis d.l. 78/2015» nonché della determinazione degli importi ridotti (pubblicata il 21 luglio 2023) e la DGR n. 207/2023;

Giustizia amministrativa202303599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 e conseguenti provvedimenti applicativi delle Regioni Puglia e Basilicata per il recupero del payback sanitario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, originariamente ricorrente in sede straordinaria e poi trasponente il ricorso in sede giurisdizionale, contestava i provvedimenti statali con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e gli atti regionali conseguenti, deducendone l'illegittimità. Con motivi aggiunti impugnava inoltre gli atti sopravvenuti della Regione Puglia che correggevano il precedente provvedimento e gli atti della Regione Basilicata relativi alla restituzione della quota eccedente il tetto di spesa. Dopo la sospensione cautelare degli atti e la pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, la società dichiarava di avere versato agli enti territoriali la somma dovuta nella misura ridotta del 25% prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 e chiedeva la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, riqualificando la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla società. Il pagamento della quota ridotta non consentiva infatti di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, poiché la disposizione subordina tale effetto anche all'accertamento del versamento da parte delle regioni o delle province autonome, mediante provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio; nel caso concreto tale comunicazione non risultava effettuata. Ciononostante, il versamento eseguito dalla ricorrente determinava il venir meno dell'interesse attuale alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudizio e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    l’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti

    Il versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni connesse al payback; la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro gli atti regionali presuppone tuttavia anche l'accertamento del versamento da parte delle regioni o delle province autonome e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente versa la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta sul payback sanitario, il venir meno dell'interesse alla decisione può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non ricorrono formalmente i presupposti legislativi per la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback sanitario richiede, oltre al versamento della quota ridotta da parte dell'impresa fornitrice, l'accertamento del versamento da parte della regione o della provincia autonoma e la comunicazione di tale accertamento alla segreteria del TAR Lazio.
  • La richiesta della parte di dichiarare cessata la materia del contendere può essere riqualificata dal giudice come domanda di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse quando il presupposto normativo specifico della cessazione della materia del contendere non risulti integrato, ma il comportamento sopravvenuto abbia comunque eliminato l'utilità concreta della decisione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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