Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 536/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata corresponsione di somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Bergamo n. 950/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 950/2023 del Tribunale Ordinario di Bergamo, pubblicata il 7 dicembre 2023 e passata in giudicato, lamentando di non avere ricevuto il pagamento delle somme dovute. Il Ministero, con nota depositata il 29 ottobre 2025, ha dichiarato di avere disposto il pagamento e che la somma risultava “in liquidazione”, richiamando un prospetto che tuttavia non è stato prodotto in giudizio. Con note depositate il 10 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere ancora ricevuto il pagamento. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione chiarimenti documentati sulla corresponsione degli importi, con indicazione della data dell’eventuale pagamento.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato all’Amministrazione resistente di fornire, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, chiarimenti documentati in ordine al pagamento degli importi dovuti, indicando la data in cui il pagamento, ove effettuato, sarebbe avvenuto. La trattazione del ricorso è stata differita alla camera di consiglio del 13 maggio 2026, con ordine alla segreteria di comunicare l’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione afferma di avere disposto il pagamento delle somme dovute ma non deposita la documentazione comprovante l’effettiva corresponsione e il creditore nega di avere ricevuto il pagamento, il giudice può disporre l’acquisizione di chiarimenti documentati e della data dell’eventuale pagamento prima di definire il ricorso.
  • La mera dichiarazione dell’amministrazione secondo cui una somma è “in liquidazione” non dimostra, di per sé, l’avvenuta esecuzione dell’obbligo pecuniario risultante da un giudicato; è necessario verificare documentalmente se e quando il pagamento sia stato effettivamente eseguito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.