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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06447/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla mancanza di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., richiamata nel provvedimento come causa di inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 marzo 2024. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un unico motivo con il quale si contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. La Corte rileva però che tale motivo era generico, perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata. La censura, quindi, difettava di specificità e di correlazione con le ragioni della decisione gravata.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra la decisione impugnata e le censure mosse, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già disattese dal giudice di merito.
  • La mancanza di correlazione tra le ragioni poste a base della sentenza impugnata e quelle dedotte nel ricorso integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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