Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17161/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che aveva confermato la condanna per cessione di una dose di cocaina del peso di grammi 0,25. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge processuale in relazione agli artt. 63 e 64 c.p.p., sostenendo che le dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza, fermato in possesso di una dose di cocaina e poi sentito dalla polizia giudiziaria, sarebbero state inutilizzabili perché assunte senza le garanzie previste per la persona già gravata da indizi di reato. Secondo il ricorrente, il soggetto doveva essere immediatamente trattato come persona sottoposta alle indagini, poiché il mero possesso della dose rendeva già presente un quadro indiziario; inoltre, il fatto che in un primo momento avesse negato di essere assuntore non avrebbe potuto legittimare l'utilizzo delle sue dichiarazioni contro l'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il soggetto sentito dagli operanti fosse stato trovato in possesso di una sola dose di cocaina, circostanza compatibile, in quel momento, con la detenzione per uso personale; pertanto, egli poteva essere inizialmente escusso a sommarie informazioni testimoniali. L'interrogatorio è stato poi interrotto non appena sono emersi indizi di reità a suo carico, con conseguente inutilizzabilità soltanto delle parti eventualmente autoaccusatorie, mentre le dichiarazioni rese contro terzi restano utilizzabili. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., non essendovi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.p.

    Le dichiarazioni rese da una persona che, nel corso dell'atto, emerga come possibile autore del reato non sono utilizzabili contro di lei se assunte senza le garanzie difensive; restano invece utilizzabili nei confronti di terzi, per la parte non autoaccusatoria, quando l'atto è stato legittimamente interrotto al sopravvenire degli indizi di reità.

  • art. 64 c.p.p.

    Rilevano le garanzie da osservare nell'assunzione di dichiarazioni da soggetto già indiziato, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che tali garanzie dovessero operare ab origine sulla base del solo possesso di una dose di stupefacente compatibile con uso personale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di cause che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da una persona fermata e inizialmente sentita come testimone restano utilizzabili contro terzi se, al momento dell'acquisizione, non risultavano ancora indizi sufficienti a imporre le garanzie difensive proprie della persona sottoposta alle indagini.
  • Quando nel corso dell'audizione emergono indizi di reità a carico del dichiarante, l'organo procedente deve interrompere l'atto: da quel momento sono inutilizzabili solo le dichiarazioni autoaccusatorie, non quelle riferite a terzi.
  • La mera disponibilità di una singola dose di stupefacente, se compatibile con l'uso personale, non basta di per sé a trasformare immediatamente il soggetto sentito in persona sottoposta alle indagini.
  • In caso di ricorso in cassazione dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali si accompagna normalmente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.