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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03629/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, riformando il rigetto di primo grado, aveva annullato la pretesa impositiva relativa all'IMU 2013 su un fabbricato censito in catasto con particella 381 del foglio 30. La controversia nasceva da un avviso di accertamento n. 962 del 19 novembre 2018, notificato il 14 dicembre 2018, con cui veniva contestato un parziale versamento dell'IMU per l'importo complessivo di euro 6.239,00, sul presupposto che l'immobile fosse ancora in corso di costruzione nell'anno d'imposta. Il giudice d'appello aveva accolto il gravame del contribuente ritenendo che gli immobili oggetto della pretesa non fossero ultimati, non utilizzati e non abitati, e quindi non soggetti a IMU. In cassazione il Comune aveva proposto un unico motivo, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato rituale la rinuncia al ricorso, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dal difensore del controricorrente. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. In conformità all'accordo tra le parti, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del processo per rinuncia non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione e non comporta l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato.
  • In presenza di rinuncia accettata, la compensazione delle spese può essere disposta in conformità all'accordo tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImposta non determinabileRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

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