Cassazione Civile, Ordinanza n. 03629/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, riformando il rigetto di primo grado, aveva annullato la pretesa impositiva relativa all'IMU 2013 su un fabbricato censito in catasto con particella 381 del foglio 30. La controversia nasceva da un avviso di accertamento n. 962 del 19 novembre 2018, notificato il 14 dicembre 2018, con cui veniva contestato un parziale versamento dell'IMU per l'importo complessivo di euro 6.239,00, sul presupposto che l'immobile fosse ancora in corso di costruzione nell'anno d'imposta. Il giudice d'appello aveva accolto il gravame del contribuente ritenendo che gli immobili oggetto della pretesa non fossero ultimati, non utilizzati e non abitati, e quindi non soggetti a IMU. In cassazione il Comune aveva proposto un unico motivo, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato rituale la rinuncia al ricorso, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dal difensore del controricorrente. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. In conformità all'accordo tra le parti, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale.
La rinuncia deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ed essere accettata e sottoscritta dal difensore del controricorrente.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In caso di rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese giudiziali in conformità all'accordo tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando la decisione è di estinzione per rinuncia al ricorso, non trattandosi di rigetto o inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del processo per rinuncia non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione e non comporta l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di rinuncia accettata, la compensazione delle spese può essere disposta in conformità all'accordo tra le parti.
Come è indicizzato
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