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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35043/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Reggio Calabria. Il ricorrente contestava la motivazione della sentenza di primo grado (affermazione di responsabilità basata su elementi ritenuti apodittici e sulla presunta inattendibilità della difesa) e la mancata motivazione in relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge ai sensi dell'art.606 lett. b) e c) c.p.p. (in relazione all'art.581 c.p.p.), sostenendo che l'atto di appello avesse però adeguatamente evidenziato i profili critici della decisione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che l'atto di appello fosse generico e di poco più di una pagina, senza confrontarsi specificamente con i rilievi fattuali e probatori posti a fondamento della sentenza di primo grado. La Corte ha evidenziato che la sentenza di primo grado conteneva argomentazioni dettagliate sulla responsabilità (in particolare il possesso della carta PostePay, la non credibilità della versione difensiva e le dichiarazioni di Luca Adornato) e sui motivi ostativi alla sospensione condizionale della pena (precedenti riportati nel casellario). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità. Nota: il Sostituto Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con restituzione degli atti, richiesta non accolta dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art.606 c.p.p. lett. b) e c)

    La violazione di legge dedotta dal ricorrente è stata esaminata ma ritenuta infondata: la Corte ha valutato che il motivo di cassazione, fondato su presunta carenza di motivazione, non specificava adeguatamente i punti critici della motivazione di merito

  • art.581 c.p.p.

    Richiamato rispetto all'art.606 c.p.p. come norma di riferimento sulla motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che la motivazione di primo grado fosse sufficiente e che l'appello non l'avesse efficacemente contestata

  • art.611 c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato ai sensi di tale articolo (procedura per trattazione del ricorso), senza che ciò influisse sull'esito favorevole alla resistenza

  • art.616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente alle spese processuali e alle somme a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifesta

  • Giurisprudenza (Sez. Un., n. 8825 del 27/1/2016)

    Richiamato il principio che l'atto di impugnazione deve contenere specifici rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione (appello o ricorso per cassazione) deve contenere rilievi specifici e argomentati: bozze generiche o un sommario elenco di contestazioni non sono sufficienti e possono determinare l'inammissibilità.
  • Se la sentenza di primo grado espone motivazioni articolate e dettagliate, l'impugnante è tenuto a confrontarsi punto per punto con le argomentazioni del giudice, indicando in modo preciso dove ritiene errata la valutazione probatoria o giuridica.
  • Le contestazioni sulla credibilità di testimoni o sulla ricostruzione fattuale devono essere supportate da argomentazioni concrete e, se possibile, da riferimenti a elementi processuali che mettano in crisi la versione del giudice; semplici affermazioni di incertezza o dubbi non bastano.
  • In materia di pena e di applicazione di misure alternative (es. sospensione condizionale), l'appello deve spiegare dettagliatamente perché la valutazione del giudice è carente o errata, soprattutto se la sentenza fa espresso riferimento a elementi ostativi come precedenti penali.
  • La mancata specificità nell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese processuali quando si ravvisino profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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