Cassazione Penale, Sentenza n. 10547/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma (13/01/2025) per tre censure principali: (i) omissione di esame dei "motivi nuovi" volti ad ottenere l'applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in relazione all'art. 629 cod. pen., in ragione della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 120/2023; (ii) carenza di motivazione sull'esistenza e sulla misura dell'aggravante della recidiva reiterata, soffermandosi solo sui precedenti senza spiegare l'accresciuta capacità criminale; (iii) errata applicazione, con mero giudizio di equivalenza, delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti e alla recidiva nonostante fosse stata applicata anche la circostanza autonoma di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che avrebbe richiesto un nuovo bilanciamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul punto (i) ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la sentenza rescindente aveva limitato il rinvio a specifici punti (applicazione dell'art. 62 n. 4 e valutazione della recidiva) e, essendo la pronuncia della Consulta n. 120/2023 intervenuta prima della sentenza rescindente, i poteri del giudice di rinvio restavano vincolati all'oggetto del rinvio stabilito dalla Cassazione. Sui restanti motivi la Corte li ha dichiarati inammissibili per genericità: ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello che ha valorizzato la commissione del fatto a mano armata come incremento della pericolosità ("salto" nella carriera criminale) e ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti richiamando il negativo profilo della personalità e la capacità a delinquere. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassazione.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante del fatto di lieve entità)
La Corte di appello ha applicato la circostanza attenuante (art. 62 n.4) ma l'ha valutata in bilanciamento con le aggravanti e la recidiva; la Cassazione ha osservato che si tratta di circostanza autonoma ma, nel contesto dell'annullamento con rinvio, il giudice del rinvio doveva attenersi ai punti indicati nella sentenza rescindente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza additiva n. 120/2023, ha reso possibile il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità anche per il reato previsto dall'art. 629; la Cassazione però ha chiarito che, se tale questione non è stata esplicitamente rimessa nel giudizio rescindente, il giudice di rinvio non può riesaminarla al di là del perimetro del rinvio.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 5 giugno 2023 (additiva)
sentenza additiva n. 120 del 5 giugno 2023
Ha introdotto la possibilità di applicare la circostanza attenuante del fatto di lieve entità al reato di cui all'art. 629 cod. pen.; nella vicenda la Cassazione rileva che, pur essendo la pronuncia intervenuta prima della sentenza rescindente, i suoi effetti non potevano essere riesaminati dal giudice del rinvio oltre i limiti fissati dalla sentenza rescindente stessa.
art. 131-bis cod. pen. (cause di non punibilità)
La Corte ribadisce il principio consolidato secondo il quale, in caso di annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio è precluso dal dichiarare la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis se tale questione non era stata rilevata nel giudizio rescindente, dovendosi considerare formato il giudicato sull'insussistenza della causa di non punibilità.
Cass. Sez. 4, n. 35813 del 12/05/2021 (Trilli)
Sez. 4, n. 35813 del 12/05/2021, Trilli, Rv. 281854 -01
Giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno del principio per cui il giudice del rinvio è vincolato ai limiti della decisione rescindente e non può estendere la cognizione oltre i punti specificamente rimessi.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio limitato (rescidendo solo alcuni punti), il giudice di rinvio deve attenersi strettamente ai punti indicati nella sentenza rescindente e non può introdurre o decidere questioni non comprese nel perimetro del rinvio, nemmeno con riferimento a pronunce costituzionali intervenute temporalmente.
- Se una pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta prima della sentenza rescindente, chi ne invoca gli effetti deve averli fatti valere nei gradi e nei termini utili; altrimenti il formarsi del giudicato nella sentenza rescindente limita la possibilità di riesame.
- Le censure generiche o indeterminate sulla motivazione sono inammissibili: il ricorso di legittimità deve indicare con chiarezza i profili specifici di vizio logico-giuridico.
- Per l'applicazione dell'aumento per recidiva è richiesta una motivazione che espliciti l'accresciuta capacità a delinquere e non un mero elenco di precedenti; se il giudice di merito fornisce spiegazioni logiche sul salto criminologico, la Cassazione verifica solo la completezza e la logicità della motivazione.
- La valutazione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è prerogativa del giudice di merito: la Corte di legittimità interviene solo per controllare la logicità, la coerenza e la completezza del ragionamento motivazionale.
- Per evitare l'inammissibilità, la difesa deve sollevare tempestivamente e con specificità tutte le eccezioni di diritto, comprese quelle derivanti da recenti pronunce costituzionali, e curare che tali questioni siano oggetto anche del giudizio che ha portato al rinvio.
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