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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14422/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente

La controversia

Si tratta di un'ordinanza di correzione di errore materiale resa d'ufficio ex art. 625-bis, comma 3, c.p.p. sulle Sezioni Unite penali. Il provvedimento non decide sul merito di un nuovo ricorso, ma rileva due errori materiali contenuti nel testo depositato della sentenza n. 13808/2025 del 24/10/2024: da un lato una cesura grammaticale e sintattica nel § 12 tra fine di pagina 24 e inizio di pagina 25, risolvibile mediante inserimento di alcuni periodi presenti nella minuta ma omessi nel testo depositato; dall'altro una duplicazione, nella prima parte di pagina 26, delle ultime tre righe del § 12 e dei primi due periodi del § 13, da eliminare perché ripetitivi. Il provvedimento precisa che tali correzioni non incidono sul contenuto decisorio, ma servono solo ad armonizzare la forma esteriore della sentenza con il suo reale contenuto, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. e secondo il principio già affermato da Sezioni Unite in materia di correzione di errori materiali.

La decisione

La Corte dispone la correzione degli errori materiali della sentenza-documento n. 13808/2025 del 24/10/2024 delle Sezioni Unite penali. In concreto: inserisce nel § 12, tra la fine di pagina 24 e l'inizio di pagina 25, un passaggio mancante relativo alla non estensibilità all'imputato presente nel precedente grado dell'onere di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, richiamando altresì il principio di stretta interpretazione degli oneri sanzionati con l'inammissibilità e il diritto di accesso al giudizio di impugnazione ex art. 6 CEDU; inoltre elimina la duplicazione testuale delle ultime tre righe del § 12 e dei primi due periodi del § 13. Il provvedimento manda infine alla cancelleria per le annotazioni e per la formazione della copia corretta. Non vi è decisione sul merito dell'affermazione di responsabilità, ma solo rettifica formale del testo.

Norme richiamate

  • art. 625-bis, comma 3, c.p.p.

    consente la correzione di errori materiali della sentenza di legittimità quando l'intervento è limitato alla forma esteriore del provvedimento e non incide sulla decisione sostanziale.

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    viene richiamato nel passaggio corretto per affermare che l'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'appello è funzionale a celerità e certezza delle notifiche e alla conseguente inammissibilità in caso di mancato assolvimento, secondo la lettura accolta nella sentenza rettificata.

  • art. 157-ter, primo comma, c.p.p.

    viene richiamato quale norma che espressamente prevede la possibilità di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio.

  • art. 164 c.p.p.

    viene richiamato quale ulteriore norma che contempla la precedente dichiarazione o elezione di domicilio come idonea al fine processuale perseguito.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    gli oneri processuali relativi all'accesso al giudizio di impugnazione non devono essere interpretati in modo tale da ledere nella sostanza il diritto di accesso al giudice.

  • art. 625-bis c.p.p.

    costituisce la base procedurale dell'ordinanza di correzione di errore materiale.

Massime di principio

  • È sempre ammissibile la correzione di errori materiali della sentenza di cassazione quando l'intervento si limiti a rendere il testo conforme al contenuto decisionale già assunto, senza modificare la decisione nel merito.
  • La correzione può consistere sia nell'inserimento di parti di motivazione omesse per mero difetto di trascrizione, sia nell'eliminazione di duplicazioni testuali dovute a errore materiale di redazione.
  • Le disposizioni processuali che prevedono inammissibilità dell'impugnazione per il mancato assolvimento di un onere sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
  • Il diritto di accesso al giudizio di impugnazione, anche alla luce dell'art. 6 CEDU, non può essere compresso da oneri interpretati in modo tale da svuotarne la sostanza.
  • Quando la legge consente il richiamo a una dichiarazione o elezione di domicilio già esistente, non è lecito introdurre surrettiziamente un obbligo di rinnovazione se tale obbligo non è espressamente previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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