Cassazione Penale, Ordinanza n. 09038/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il reato si sarebbe estinto per remissione di querela sopravvenuta. Tuttavia, dagli atti emergeva che la sentenza di primo grado era stata impugnata tardivamente e che la corte d'appello aveva già dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione con ordinanza del 2 ottobre 2024. Il ricorrente non ha articolato motivi per contestare tale declaratoria di inammissibilità per tardività; la Corte ha quindi ritenuto che, essendosi formato il giudicato, la successiva remissione di querela fosse irrilevante.
Norme richiamate
Non citato espressamente nel testo fornito; nessuna interpretazione ricavabile.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione di primo grado è stata dichiarata inammissibile per tardività e tale statuizione è divenuta definitiva, la successiva remissione di querela non può incidere sulla formazione del giudicato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata, come la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività.
- La remissione di querela rileva solo se interviene in un momento processuale in cui il giudicato non si è ancora formato e la relativa causa estintiva è ancora spendibile nel processo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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