Cassazione Penale, Sentenza n. 41561/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Rimini (giudice dell'esecuzione) del 4 gennaio 2023, che aveva riconosciuto la continuazione fra più reati dichiarati con sentenze del Tribunale di Forlì e della Corte di appello di Bologna e aveva determinato la pena complessiva in 1 anno e 11 mesi di reclusione e 400 euro di ammenda. Il motivo dell'impugnazione era l'incompetenza del giudice adito (Tribunale di Rimini). Il Procuratore generale aveva peraltro chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Pesaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica di Pesaro, ritenendo che quest'ultimo fosse privo di legittimazione ad impugnare provvedimenti pronunciati da giudice di diverso circondario. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale di Rimini è rimasta efficace; il riconoscimento della continuazione e la pena complessiva così determinata non sono stati annullati dalla Corte per carenza di legittimazione dell'impugnante.
Norme richiamate
art. 591, lett. a, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'impugnazione è inammissibile quando sia proposta da un pubblico ministero privo di legittimazione per provvedimenti emessi da giudice di diverso circondario; quindi la legittimazione a ricorrere è limitata ai pubblici ministeri competenti per territorio/competenza del giudice che ha emesso il provvedimento
Massime di principio
- Un pubblico ministero può impugnare un provvedimento di un giudice solo se ha la legittimazione/competenza rispetto al circondario del giudice che ha emanato il provvedimento; l'assenza di legittimazione rende il ricorso inammissibile.
- Prima di proporre impugnazioni in Cassazione verificare sempre la competenza territoriale e la legittimazione del soggetto che promuove il ricorso; errori su questo punto comportano l'inammissibilità senza esame del merito.
- Se un ufficio di procura diverso da quello competente ritiene errato un provvedimento, la via corretta è rivolgersi al Procuratore generale o chiedere la trasmissione degli atti al competente ufficio/giudice, non proporre direttamente ricorso senza legittimazione.
- Il riconoscimento della continuazione e la determinazione della pena complessiva restano efficaci fino a che non intervenga impugnazione valida: le questioni proceduralmente viziate per mancanza di legittimazione non sospendono né correggono il provvedimento impugnato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41380/2023 del 12/10/2023
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41383/2023 del 12/10/2023
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41388/2023 del 12/10/2023
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41389/2023 del 12/10/2023
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41390/2023 del 12/10/2023
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41391/2023 del 12/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →